Docenti neoassunti in ruolo: quando si è cancellati dalle graduatorie di inclusione

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I docenti neoassunti in ruolo saranno cancellati da GM, GaE e graduatorie di istituto (GI) dopo il superamento dell’anno di prova e formazione.

Cancellazione graduatorie

La cancellazione dalle summenzionate graduatorie è prevista dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs.59/2017, che disciplinano anche il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.

L’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 dispone che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo su ogni tipologia di posto, si applicano, dalle assunzioni a.s. 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017.

Quanto alla cancellazione, così leggiamo nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova…

Dunque, a decorrere dalle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24, il docente a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato, una volta superato l’anno di prova, è cancellato da ogni GM, GaE e GI di inclusione ed è confermato in ruolo (non è prevista la cancellazione dalle GPS, se non per la medesima classe di concorso/posto di immissione in ruolo, considerato che non è possibile ottenere supplenze negli stessi).

Dal tenore letterale della disposizione normativa, è chiaro che cancellazione dalla graduatorie e conferma in ruolo avvengono nel medesimo anno scolastico. Considerato che la conferma avviene il primo settembre dell’a.s. successivo all’assunzione in ruolo, la cancellazione non può avvenire prima di tale data e, come indicato anche dal Ministero con apposita nota in riferimento alla previgente normativa, dovrebbe avvenire nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo.

La nota di chiarimento in questione, pubblicata il 26 maggio 2022, fornisce indicazioni in merito alla cancellazione degli assunti in ruolo nel 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021, ossia nell’a.s. 2021/22. La cancellazione dalle graduatorie, secondo la predetta nota, avviene nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo e non all’inizio dello stesso: nel caso specifico, infatti, i docenti assunti nel 2020/21 e confermati nel 2021/22, sono stati cancellati nel corso del predetto anno, in vista delle operazioni relative all’a.s. 2022/23. Tale particolare relativo alla tempistica è importantissimo, in quanto potrebbe succedere che un docente, per l’a.s. di conferma in ruolo, possa accettare un’altra proposta di nomina in ruolo prima della cancellazione dalle graduatorie di assunzione (GM e GaE: parliamo infatti di proposta di nomina in ruolo). Esempio: docente, assunto in ruolo nel 2020/21, svolge e supera l’anno di prova; è confermato in ruolo nel 2021/22;  è cancellato nel mese di maggio (come da nota) dalle graduatorie di assunzione (es. GM); se nel mese di agosto del 2021 avesse ricevuto proposta di nomina, avrebbe potuto accettare; viceversa, se la cancellazione fosse avvenuta prima dell’inizio del 2021/22, non avrebbe potuto accettare la nuova nomina in ruolo.

Attendiamo comunque indicazioni in riferimento alle nuove disposizioni, anche per evitare comportamenti difformi tra i vari USR/USP.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono in gm22 su materia (A019 – concorso ordinario 2020) ma in un posizione molto lontana (300 e con le convocazioni siamo arrivati a 120). Ho partecipato al pnrr su ADSS e non so ancora se sarò convocata per il ruolo.  Nel caso in cui mi assegnassero il ruolo da concorso pnrr su ADSS e dovessi accettare, so che l’anno successivo sarei depennata dalla GM22 su materia. Se invece dovessi accettare ma trovarmi male nella scuola, posso rinunciare al ruolo alla fine dell’anno di prova? In tal caso cosa succederebbe? Sarei comunque depennata dalla GM22 su materia? Potrei continuare a essere nelle GPS per entrambe le CDC?

Come detto sopra e come afferma la lettrice, la cancellazione da GM (come da GaE e GI) avviene dopo il superamento dell’anno di prova: nel corso dell’a.s. di conferma, salvo eventuali nuove indicazioni del MIM.

Pertanto, in caso di rinuncia al ruolo e quindi di conseguente mancato svolgimento dell’anno di prova, la lettrice non verrebbe cancellata dalla GM 2020 classe concorso A19 e l’unica conseguenza è quella di non poter essere naturalmente assunta dalla GM PNRR ADSS, relativamente alla quale è avvenuta la rinuncia al ruolo (nulla vieta, comunque, di partecipare ai prossimi concorsi su ADSS).

Precisiamo che, ai fini della rinuncia al ruolo, la lettrice dovrà presentare formali dimissioni, rispettando i termini di preavviso indicati nel CCNL 2007, tuttora in vigore per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 e 2019/21. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta il recupero da parte dell’amministrazione delle somme corrispondenti al periodo di preavviso non rispettato. Ecco i termini di preavviso:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni”.

Approfondisci l’argomento dimissioni

La lettrice, infine, resterà nelle GPS per entrambi gli insegnamenti ma deve stare attenta perché nel momento in cui accetta il ruolo su ADSS, l’a.s. successivo verrà cancellata dalla GPS ADSS in quanto la stessa di immissione in ruolo. Rinunciando però prima del termine dell’anno scolastico il problema non dovrebbe porsi. 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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