Docenti neoassunti in ruolo dal 1° settembre 2024 non possono accettare supplenze: sarebbe opportuno ritirare domanda 150 preferenze

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I docenti neoassunti dal 1° settembre 2024 non possono accettare supplenze per l’anno scolastico 2024/25, né nella classe di concorso di titolarità né in altre. Se interessati alla nomina da GPS sostegno prima fascia hanno naturalmente diritto a partecipare, ma per quanto riguarda le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025 l’invito è a ritirare la domanda presentata entro lo scorso 7 agosto.

Docenti che devono svolgere l’anno di prova non possono accettare supplenze

A ricordarlo l’art. 3 comma 3 del DM 158 del 31 luglio 2024, con il quale sono state disposte le assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 2024/25

” L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Di conseguenza i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione non possono avvalersi dell’art. 47 del CCNL 2019/21, che permette ai docenti di ruolo di accettare rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno.

Domanda per le supplenze (max 150 preferenze) può essere ritirata

La domanda per le max 150 preferenze può essere ritirata prima che l’Ufficio Scolastico dia avvio alle operazioni di supplenza, che vedono nella prima fase l’assegnazione delle supplenze finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia.

Se il docente che ha già ricevuto una nomina con assunzione dal 1° settembre 2024 vuole partecipare anche allo scorrimento della prima fascia GPS ed eventualmente accettare l’altro incarico proposto, naturalmente non ritirerà la domanda.

Chi invece non è interessato oppure ha partecipato solo per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025 può ritirare la domanda.

Come si ritira la domanda per le max 150 preferenze

La domanda può essere ritirata in tutto o in parte. Ad es. si può decidere di mantenere la domanda per lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia, ritirando quella di  partecipazione all’attribuzione delle supplenze o viceversa. Se non interessati si può fare anche un ritiro totale della domanda.

Le istruzioni

Nella mail di conferma dell’avvenuto inoltro della domanda delle 150 preferenze i docenti trovano il link tramite il quale ritirare la domanda: “Qualora, dopo tale data, voglia procedere al Ritiro della Domanda, La preghiamo di cliccare sul link di seguito e di seguire le indicazioni fornite.”

Decidendo di comunicare il ritiro della domanda, l’aspirante non parteciperà alle individuazioni per il procedimento di Informatizzazione Nomine Supplenze.

Il ritiro della domanda di partecipazione è irrevocabile.

Riportiamo anche la FAQ 13 del MIM:

“È possibile ritirare una domanda presentata?
Sì, qualora decidessi di rinunciare all’istanza o a una parte di essa potrai procedere con il ritiro della domanda di partecipazione allo specifico procedimento. L’operazione di ritiro dell’istanza o di una parte di essa è irrevocabile. La procedura di ritiro può essere effettuata solamente nei casi in cui l’ufficio non abbia ancora avvio l’elaborazione del processo di nomina.”

Cosa vuol dire che il ritiro dovrà essere effettuato prima dell’elaborazione?

Se ad es. l’Ufficio Scolastico avvierà le nomine da GPS sostegno prima fascia il 21 agosto il 20 sarà l’ultimo giorno utile per il ritiro della domanda, anche se dovessero esserci più turni di algoritmo in date diverse.

A nostro parere sarà comunque sempre possibile, al di là della domanda di ritiro su Istanze online, comunicare all’Ufficio Scolastico la volontà di non  partecipare all’attribuzione delle supplenze.

Perché ritirare la domanda 

Chi non ritira la domanda parteciperà all’assegnazione della supplenza e avrà probabilmente una sede assegnata ma non potrà accettarla. In quel caso la sede diventerà nuovamente disponibile per il turno successivo di nomine, falsando le reali disponibilità iniziali se tutti i passaggi fossero stati corretti.

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