Docenti Neoassunti in ruolo 2024/25: anno prova, trasferimenti e assegnazioni provvisorie. Cosa c’è da sapere
Docenti assunti in ruolo a.s. 2024/25: vincolo triennale, periodo di formazione e prova, mobilità territoriale e assegnazione provvisoria. Cosa c’è da sapere.
Quesito
Sono una vostra lettrice. Spero che possiate essermi di aiuto. Ho vinto il concorso ADSS e ho preso servizio il 1 dicembre 2024 ( concorso DDG 2575/2023). Per noi neoassunti a metà anno ci sono davvero pochissime indicazioni sia per quanto riguarda l’anno di prova sia per quanto riguarda le procedure di mobilità. Sicuramente dobbiamo attendere il contratto nuovo ma, ad oggi, mi chiedo se assunta a T.I il 1/12 da concorso DDG 2575/2023 ADSS posso richiedere assegnazione provvisoria per avvicinamento genitore (senza 1o4) o coniuge? Vorrei cambiare scuola nella quale sono passata di ruolo ma senza figli piccoli o 104 sembra che io non possa far nulla….Dopo l’elevatissimo numero di persone che hanno passato il concorso con riserve mi chiedo se fosse possibile per chi non le ha almeno chiedere assegnazione provvisoria….. Ringrazio anticipatamente
Prima di rispondere alle specifiche domande della lettrice, riportiamo alcune informazioni di carattere generale relative all’anno di formazione e prova nonché al vincolo triennale, ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie per i docenti neoimmessi in ruolo.
Anno di prova
L’anno di formazione e prova è disciplinato dal DM n. 226/2022 e si svolge secondo le indicazioni annuali fornite dal Ministero con apposita nota: per l’a.s. 24/25 nota n. 202382 del 26 novembre 2024.
Il percorso formativo, che i neoassunti seguono e la cui durata è pari a 50 ore, si articola in 4 fasi: 1. incontri in presenza; 2. laboratori formativi; 3. peer to peer ed osservazione in classe; 4. formazione on line. Nell’ambito di tale percorso, oltre a quelle riportate, gli interessati svolgono altre attività e assolvono determinati adempimenti, tra cui il bilancio di competenze iniziale, il patto per lo sviluppo professionale, il bilancio di competenze “finale” …
Ai fini del superamento dell’anno in questione, il neoassunto deve: svolgere 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche; sostenere un colloquio e il test finale innanzi al Comitato di valutazione, che esprime il relativo parere obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico; ottenere una valutazione positiva del percorso da parte del dirigente.
QUI le informazioni su tutto il percorso – QUI anche le attività da svolgere
Vincolo e trasferimenti
Come ben sa la lettrice, a decorrere dall’a.s. 2023/24 i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo devono permanere nella scuola di assunzione – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché ai docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 (ossia docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. A tali deroghe si aggiungono quelle di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.
Durante i tre anni di vincolo, evidenziamolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Anche i neoassunti, dunque, potrebbero presentare domanda di trasferimento, qualora si trovassero in situazione di soprannumero o esubero, rientrassero nell’art. 33, commi 5 o 6, della L. 104/92 per fatti successivi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso oppure in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21 [recepite – per la mobilità 24/25 – tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 e riportate nell’OM 30/2024 (ricordiamo che il CCNI sulla mobilità sarà a breve rinnovato per il triennio 2025/28)]. Qui le deroghe del CCNL 19/21
Assegnazioni provvisorie
Quanto alle assegnazioni provvisorie, durante gli anni di vincolo, i neoassunti possono presentare (ricorrendo i previsti motivi*) domanda di assegnazione e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. Inoltre, se in soprannumero o esubero, se rientranti nell’art. 33, commi 5 o 6, della L. 104/92 (per fatti successivi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso) oppure in una delle succitate deroghe contrattuali, possono presentare domanda interprovinciale. Per l’a.s. 24/25 – al fine predetto – le deroghe contrattuali sono state recepite tramite l’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024.
[*motivi (uno dei seguenti): ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore]
Conclusioni
Fatto questo breve quadro generale, rispondiamo alle domande della lettrice:
Anno di prova: riguardo alle informazioni sul periodo di formazione e prova, le diciamo che dovrà svolgere le previste attività (sopra sintetizzate) e che sarà informata dalla segreteria per l’iscrizione all’ambiente Indire, ove svolgerà le attività online e dal quale scaricherà il portfolio professionale da presentare al dirigente scolastico, il quale lo inoltrerà a sua volta al Comitato di valutazione, ai fini dello svolgimento del colloquio e del test finale nonché dell’espressione del parere; avrà inoltre assegnato un docente tutor, se già non è stato fatto.
Trasferimento: potrà presentare domanda di trasferimento (provinciale e/o interprovinciale), solo se rientrante in una delle sopra riportate deroghe: situazione di soprannumero o esubero; art. 33, commi 5 o 6, della L. 104/92 per fatti successivi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso; deroghe art. 34 del CCNL 19/21.
Assegnazione provvisoria: la lettrice non lo specifica ma presumiamo che si riferisca all’assegnazione interprovinciale e che non fruisca di nessuna delle previste deroghe (soprannumero o esubero; art. 33, commi 5 o 6, L. 104/92 per fatti successivi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso; deroghe art. 34 del CCNL 19/21, tra cui figli d’età inferiore a 12 anni). Se così è, posto che tutto resti invariato, la stessa non potrà presentare domanda interprovinciale, pur essendo in possesso di uno dei motivi per chiederla (ricongiungimento al coniuge o al genitore). Considerato che deve ancora essere riscritto il CCNI mobilità 25/28, che per le assegnazioni provvisorie c’è ancora molto tempo e il relativo contratto dovrà anch’esso essere riscritto (per cui qualcosa potrebbe anche cambiare), attendiamo almeno che si apra il relativo tavolo di contrattazione.
Vincolo sostegno: sebbene non richiesto, infine, ricordiamo alla lettrice che i docenti assunti su sostegno sono vincolati su tale tipologia di posto per cinque anni (art. 23 CCNI 22/25), nel corso dei quali possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio solo per tale tipologia di posto (fermo restando il vincolo triennale succitato).
NB: quanto detto vale sia per i docenti assunti in ruolo entro il 31/12/24 che per quelli assunti entro il 31/08/24.
N.B. Siamo in attesa del nuovo Contratto Mobilità, pertanto potranno esserci altre novità migliorative per i trasferimenti.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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