Docenti neoassunti e anno di prova: è valido anche se svolto su materie affini
Tutti i docenti neoassunti devo realizzare l’anno di prova e a tal proposito una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in una nota chiarisce delle interessanti novità per il prossimo anno in attesa della riforma della scuola.
Tutti i docenti neoassunti devo realizzare l’anno di prova e a tal proposito una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in una nota chiarisce delle interessanti novità per il prossimo anno in attesa della riforma della scuola.
La formazione in ingresso dei neoassunti nel mondo della scuola è disciplinata dall’articolo 68 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola in cui si ribadisce che i docenti a tempo indeterminato neo assunti devono realizzare l’anno di prova con relativi progetti contestualizzati.
L’anno di prova inizia, come è previsto nell’articolo 440 del Dlgs 297/94, con l’inizio dell’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e finisce con il termine delle lezioni, il servizio minimo richiesto è di 180 giorni e va svolto in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle a cui si riferiscono i posti messi a concorso.
Al termine dell’anno di prova i docenti saranno, poi, valutati dal comitato per la valutazione che terrà conto del servizio, dell’esperienza e delle attività svolte per la conferma del ruolo.
La circolare emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia fa chiarezza su dei casi particolari ricordando che l’anno di prova si ritiene valido se prestato sulla cattedra per la quale è stata conseguita la nomina ma anche nell’insegnamento di materie affini. Per materie affini si intendono quelle materie che hanno un titolo di studio uguale a quello che ha permesso l’accesso.
L’anno di prova volto, quindi, su sostegno è valido per l’accesso al ruolo normale perché è una diretta conseguenza dell’inserimento del docente nelle graduatorie delle classi di concorso disciplinari.