Docenti neoassunti e anno di prova: chi deve svolgerlo, come superarlo, il calcolo dei giorni di servizio, la formazione, i tutor, la valutazione [LO SPECIALE]

I docenti neoassunti 2024/25 (o che hanno rimandato in precedenza l’adempimento) stanno svolgendo le attività previste per il loro anno di formazione e prova. Chi deve svolgerlo, cosa deve fare, quali sono le novità per quest’anno scolastico: tutte le informazioni utili in un’unica guida.
Chi è obbligato a svolgere l’anno di prova
L’anno di formazione e prova è richiesto ai seguenti docenti:
- Docenti neoassunti a tempo indeterminato, indipendentemente dal titolo con cui è stato conferito l’incarico, inclusi i vincitori abilitati dei concorsi PNRR1 (i non abilitati devono ottenere prima i 30 o i 36 CFU previsti e svolgeranno l’anno di prova nell’anno scolastico successivo);
- Docenti con proroga del periodo di formazione e prova, ovvero coloro che non l’hanno completato negli anni precedenti. In questi casi, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle relative attività formative, considerate parte integrante del servizio;
- Docenti che devono ripetere il periodo per mancato superamento a causa di una valutazione negativa del colloquio o del test finale;
- Docenti con passaggio di ruolo che richiedono un nuovo percorso di formazione e prova;
- Docenti assunti a tempo determinato da GPS Sostegno I fascia ( o precedenti elenchi aggiuntivi);
- Docenti assunti a tempo determinato dal concorso straordinario bis, se già hanno superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, devono acquisire comunque i 5 CFU previsti dall’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- Docenti con decorrenza giuridica ed economica differita, assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025, purché in possesso dei requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. In particolare, anche coloro che abbiano ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08 nello stesso grado di immissione in ruolo.
Chi è esonerato dall’anno di prova
Non devono svolgere l’anno di formazione e prova i docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- Docenti che hanno già completato l’anno di formazione e prova o il percorso FIT ai sensi del DDG 85/2018, sia su posto comune che di sostegno, nello stesso grado;
- Docenti rientrati in un precedente ruolo se hanno già superato l’anno di prova o il percorso FIT;
- Docenti già immessi in ruolo con riserva se hanno completato positivamente l’anno di formazione e prova o il percorso FIT e sono nuovamente assunti nello stesso ordine o grado;
- Docenti trasferiti da posto comune a sostegno e viceversa all’interno dello stesso grado scolastico;
- Docenti con passaggio di cattedra nello stesso grado, inclusi quelli che hanno già concluso l’anno di formazione e prova per una nomina in ruolo e successivamente accedono a una nuova classe di concorso del medesimo grado attraverso un’altra procedura selettiva.
Requisiti per superare l’anno di prova
Il completamento positivo dell’anno di formazione e prova è subordinato a:
- svolgimento del servizio per almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, di cui 120 destinati alle attività didattiche;
- superamento del test finale, previsto al termine del percorso;
- valutazione positiva, che include il periodo di prova e la formazione svolta.
Al fine di quantificare lo svolgimento del servizio, ricordiamo che rientrano nel conteggio dei 180 giorni di servizio tutte le attività connesse al ruolo scolastico, comprese:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (es. festività, chiusure programmate);
- gli esami e gli scrutini;
- ogni altro impegno legato al servizio scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.
Non sono inclusi nel calcolo dei 180 giorni:
- i periodi di congedo ordinario o straordinario;
- i periodi di aspettativa concessi a qualsiasi titolo.
Rientrano nel conteggio dei 120 giorni di attività didattiche:
- i giorni di effettivo insegnamento;
- i giorni dedicati ad attività programmate finalizzate al miglioramento dell’azione didattica, quali:
- attività valutative;
- attività progettuali;
- iniziative formative;
- riunioni collegiali.
Non rientrano nel computo dei giorni di attività didattiche e di servizio:
- assenze per congedi;
- periodi di aspettativa;
- altre tipologie di assenza che non prevedano la presenza a scuola o la partecipazione ad attività legate al servizio scolastico.
Per i docenti con incarichi part-time o orari ridotti, i giorni di servizio richiesti (180) e quelli di attività didattica (120) sono proporzionati in base alla loro prestazione lavorativa.
Come calcolare i giorni di servizio
Per i docenti vincitori di concorso immessi in ruolo con decorrenza giuridica successiva al 1° settembre 2024 e non oltre il 31 dicembre 2024, in base all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 il calcolo dei requisiti di servizio necessari per il superamento dell’anno di prova, sarà riparametrato proporzionalmente alla durata effettiva del loro contratto a tempo indeterminato. Nota del Ministero 15 gennaio 2025
Riduzione proporzionale per docenti con orario inferiore
Per i docenti con una prestazione lavorativa inferiore all’orario pieno, il DM 226/2022 e la relativa nota ministeriale stabiliscono che i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica devono essere proporzionati. La proporzione si calcola in base alle ore settimanali di insegnamento effettivamente svolte rispetto a quelle previste per un incarico a tempo pieno.
Esempio di calcolo per una cattedra con 12 ore settimanali:
- Giorni di servizio: 180:18=x:12; x=180*12/18=2160/18= 120 giorni
- Giorni di attività didattica: 120:18=x:12; x=120*12/18=1440/18= 80 giorni
Di conseguenza, un docente con 12 ore settimanali deve effettuare 120 giorni di servizio effettivo e 80 giorni di attività didattiche per soddisfare i requisiti richiesti.
La formazione
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso le indicazioni per l’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti. La disciplina di riferimento è il Decreto Ministeriale del 16 agosto 2022, n. 226, integrato dalle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, successivamente convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56.
Il percorso formativo per l’anno di prova si articola in quattro momenti principali:
- incontri in presenza;
- laboratori formativi;
- attività di peer to peer e osservazione in classe;
- formazione online.
È stata eliminata la possibilità del visiting, in precedenza proposta in alternativa all’attività laboratoriale.
Ha una durata complessiva di 50 ore, distribuite tra:
- attività formative per promuovere una didattica laboratoriale;
- osservazione reciproca tra docenti, sostenuta da strumenti operativi specifici;
- rielaborazione delle competenze professionali, attraverso contenuti e strumenti forniti nell’ambiente online curato da Indire.
I temi prioritari delle linee di investimento del PNRR saranno trattati attraverso la piattaforma Scuola Futura, dove i docenti registrano le attività svolte.
Incontri in presenza
Gli incontri in presenza ammontano a 6 ore complessive e si sarebbero dovuti svolgere preferibilmente nel corso del 2024. Questi momenti, dal carattere prevalentemente laboratoriale, sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali o territoriali, in collaborazione con le Scuole Polo.
Gli incontri in presenza riguardano le seguenti aree tematiche:
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- bisogni educativi speciali;
- innovazione nella didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento;
- buone pratiche nelle didattiche disciplinari;
- gestione della classe e prevenzione di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
- competenze relazionali e trasversali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- orientamento e didattica orientativa;
- insegnamento dell’educazione civica, con particolare attenzione alle nuove Linee Guida (D.M. n. 183/24) e alla loro integrazione nei curricoli;
- valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;
- valutazione di sistema, autovalutazione e miglioramento;
- educazione alla sostenibilità.
La formazione online
La formazione online, della durata di 20 ore, sarà gestita attraverso un ambiente dedicato predisposto da Indire. Al momento, però, Indire non l’ha reso disponibile per i docenti neoassunti nel 2024/25. Le attività in rete sono strettamente correlate agli incontri in presenza e consentono di:
- documentare il percorso svolto;
- riflettere sulle competenze acquisite;
- costruire una visione organica del lavoro svolto.
La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituirà l’elaborazione di ogni altra relazione conclusiva.
Il tutor del docente neoassunto: chi è e cosa fa
Il tutor dei docenti in anno di formazione e prova svolge un ruolo chiave nell’accompagnare i neoassunti o coloro che affrontano un passaggio di ruolo.
La designazione è effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del collegio dei docenti, con i seguenti criteri:
- il tutor deve appartenere alla medesima classe di concorso del docente in anno di prova o possedere l’abilitazione per la stessa;
- in mancanza, il tutor può essere individuato per classe affine o per area disciplinare;
- criteri prioritari sono il possesso di titoli pertinenti, esperienze didattiche comprovate e attitudini al tutoraggio e alla supervisione professionale.
Limite di incarichi: un tutor può seguire al massimo tre docenti in anno di prova.
In caso di ripetizione del periodo di formazione e prova, il tutor designato sarà possibilmente diverso rispetto al precedente.
I compiti del tutor
Il docente tutor deve:
- collaborare con il dirigente scolastico, organizzando le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione;
- supportare la sottoscrizione del patto di sviluppo professionale basato sul bilancio iniziale delle competenze;
- favorire l’integrazione del docente neoassunto, accogliendolo nella comunità professionale e facilitando la sua partecipazione alla vita collegiale della scuola;
- supportare la riflessione e il miglioramento professionale del docente neoassunto, anche guidandolo nell’elaborazione e sperimentazione di unità di apprendimento;
- progettare, realizzare e rielaborare momenti di osservazione reciproca (peer to peer);
- adottare strategie didattiche mirate per intervenire su eventuali debolezze del docente neoassunto;
- redigere documenti e istruttorie, tra cui il bilancio iniziale delle competenze e l’istruttoria che documenti il percorso formativo e professionale del docente neoassunto;
- compilare il questionario di monitoraggio e scaricare l’attestato relativo alla funzione di tutor nell’ambiente online Indire.
Tra i suoi compiti rientra anche la partecipazione al processo di valutazione finale. Il docente tutor, infatti, partecipa alla valutazione finale integrando il Comitato di Valutazione: durante il colloquio del docente in anno di prova, presenta le evidenze raccolte nell’istruttoria e contribuisce alla valutazione complessiva.
La valutazione del percorso di formazione e prova in servizio
L’art. 13 del DM 226/2022 disciplina le procedure per la valutazione del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, stabilendone le scadenze e la modalità di svolgimento.
La valutazione si basa su documenti e osservazioni strutturate, definiti nell’Allegato A del DM 226/2022. Questo allegato fornisce le griglie per le osservazioni in classe effettuate dal Dirigente scolastico e dal Tutor, con l’obiettivo di analizzare oggettivamente l’attività didattica del docente neoassunto. Le schede compilate diventano parte integrante del materiale esaminato dal Comitato di valutazione.
Il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, ha il compito di:
- verificare le competenze didattiche e pratiche del docente;
- analizzare la capacità di tradurre le conoscenze teoriche in metodologie didattiche operative;
- esprimere un parere sul superamento del percorso di formazione e prova.
Queste attività si basano sul Piano di sviluppo professionale e sulla documentazione raccolta durante il percorso formativo.
L’Allegato A: indicatori e descrittori per la valutazione didattica
L’Allegato A del DM 226/2022 rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione del docente in anno di formazione e prova attraverso un quadro strutturato di indicatori e descrittori utili a verificare il possesso delle competenze professionali richieste, suddivise in ambiti specifici. Tali indicatori e descrittori si concentrano su tre principali ambiti di osservazione:
- Competenze didattiche e metodologiche:
- capacità di pianificare lezioni e percorsi formativi coerenti con gli obiettivi educativi;
- uso di strategie didattiche diversificate e innovative per favorire l’apprendimento;
- attenzione alle esigenze di personalizzazione e inclusività nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) o con disabilità;
- capacità di gestire il tempo didattico in modo efficace.
- Competenze relazionali e gestionali:
- gestione delle dinamiche relazionali in classe, con particolare attenzione alla prevenzione di fenomeni di bullismo e conflitti;
- promozione di un clima di apprendimento positivo e motivante;
- capacità di coinvolgere gli studenti attraverso attività partecipative;
- relazione costruttiva con i colleghi, le famiglie e gli altri attori della comunità scolastica.
- Competenze valutative e riflessive:
- capacità di elaborare strumenti di valutazione coerenti con gli obiettivi didattici;
- analisi critica dei risultati degli studenti per migliorare l’efficacia del processo di insegnamento;
- attitudine a riflettere sul proprio operato e ad adottare strategie di miglioramento continuo;
- utilizzo del feedback per stimolare l’apprendimento e la crescita personale degli studenti.
Il colloquio di valutazione
Il colloquio rappresenta il momento centrale della valutazione. Il docente presenta al Comitato:
- le attività di insegnamento e formazione svolte;
- il portfolio professionale;
- le schede di osservazione dell’Allegato A.
La documentazione deve essere trasmessa al Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio.
Il test finale
Il test finale si svolge durante il colloquio ed è finalizzato a:
- discutere le evidenze della documentazione raccolta (relazione del Tutor e del Dirigente scolastico);
- verificare le competenze acquisite dal docente, con riferimento specifico alle osservazioni effettuate durante l’anno di prova.