Docenti neoassunti da prima fascia GPS: prova disciplinare entro luglio. Dove si svolgerà? Rischio di doversi spostare dalla Sicilia alla Lombardia

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Docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022/23 in base all’Art.59 comma 4 D.L. 73/2021. Si avvia a conclusione il periodo di formazione e prova, ma ci sono ancora due ostacoli da superare: il colloquio con il comitato di valutazione e la prova disciplinare. Poi contratto a tempo indeterminato dal 2023/24. Istruzioni operative.

Colloquio con il Comitato di valutazione

La prima operazione è il colloquio con il Comitato di valutazione. Il Comitato per la valutazione dei docenti, quando è chiamato ad esprimere il parere sul superamento dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo Da chi è composto

Il colloquio da sostenere innanzi al Comitato di valutazione prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale. Cosa contiene

All’esito del colloquio, il Comitato di valutazione si riunisce per l’espressione del parere, in base a (oltre al colloquio):

  • istruttoria presentata dal docente tutor, compiuta riguardo alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto o con passaggio di ruolo;
  • relazione presentata dal dirigente scolastico, che comprende la documentazione delle attività di formazione, le forme di tutoring e ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante: il Dirigente scolastico, infatti, con atto motivato, può decidere diversamente da quanto espresso dal medesimo (Comitato). Dal colloquio alla conferma o meno in ruolo. La procedura

Ricordiamo che per Anno di prova neoassunti non vaccinati è valido il servizio svolto di 36 ore settimanali in altre attività

Per docenti neoassunti da GPS altro step: la prova disciplinare

Al termine della conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione, e comunque entro la data che sarà indicata dagli uffici Scolastici i Dirigenti Scolastici gli elenchi dei docenti neoassunti per l’a.s. 2021/2022 ai sensi del D.L.73/2021 art.59 c.4 che, in possesso del requisito dei 180 giorni di servizio utili, e del giudizio favorevole del Comitato di valutazione potrà partecipare alla prova disciplinare.

L’ufficio scolastico competente redigerà il calendario dei colloqui, da svolgersi entro il mese di luglio 2022.

ll colloquio si concluderà con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Ad essere interessati circa 12.000 docenti, di cui 11.276 per sostegno.

La prova disciplinare consiste in un “colloquio di idoneità”  e si svolge come previsto dal DM 242 del 31 luglio 2021

– per l’insegnamento su posto comune (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, riguardanti i nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dai vigenti ordinamenti;

– per l’insegnamento sui posti di sostegno (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

  • è valutato da una commissione esterna alla scuola di servizio del docente;
  • si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità;
  • se valutato negativamente (quindi con un giudizio di non idoneità), comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto.

Dove si svolgerà il colloquio?

Il Ministero ha proposto ai sindacati un’ipotesi di accorpamento delle regioni.

I candidati che devono sostenere il colloquio sono infatti un numero esiguo, per il quale secondo il Ministero non è sostenibile nominare una commissione per regione. Da qui una ipotesi di accorpamento regionale che è stata fortemente contestata dai sindacati.

In essa infatti ad es. i candidati delle isole dovrebbero spostarsi, per il solo sostenimento del colloquio, in regioni distanti da quelle di servizio, nel mese di luglio e con poco preavviso per organizzare al meglio gli spostamenti.

I sindacati hanno richiesto o una diversa formulazione degli accorpamenti o la possibilità di poter sostenere online il colloquio, dal momento che il DL 36/2022 recentemente varato dal governo prevede espressamente all’art 3 questa possibilità per i concorsi pubblici.  Il Ministero valuterà la proposta

Tra l’altro il dm 242/2021 prevede che la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell’articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.

Assunzione a tempo indeterminato

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, i docenti interessati saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).

Normativa

Decreto ministeriale n. 310 del 27 ottobre 2021

Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021

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