Docenti neoassunti da concorso PNRR1 non abilitati: l’anno di prova e formazione nel 2025/26. Chiarimenti

Una nota dell’USR Puglia chiarisce riguardo la situazione dei docenti neoassunti nel corrente anno scolastico da concorso PNRR1. L’anno di prova per i non abilitati si svolge nel 2025/26. L’USR riprende in sostanza quanto già scritto nella nota ministeriale del 26 novembre.
Così si legge nella nota MIM:
A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
Pertanto, chiarisce l’USR Puglia, i docenti appartenenti a tale categoria non devono svolgere il periodo di prova nell’anno scolastico 2024/2025.
Il chiarimento si è reso necessario, probabilmente, in risposta ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo l’assunzione. Ma il Ministero non è intervenuto su questa situazione che difficilmente – potrà ormai avere un esito positivo dal momento che le attività di formazione sono state avviate.
Chi deve svolgere l’anno di prova
L’anno di formazione e prova è richiesto ai seguenti docenti:
- Docenti neoassunti a tempo indeterminato, indipendentemente dal titolo con cui è stato conferito l’incarico, inclusi i vincitori abilitati dei concorsi PNRR1 (i non abilitati devono ottenere prima i 30 o i 36 CFU previsti e svolgeranno l’anno di prova nell’anno scolastico successivo);
- Docenti con proroga del periodo di formazione e prova, ovvero coloro che non l’hanno completato negli anni precedenti. In questi casi, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle relative attività formative, considerate parte integrante del servizio;
- Docenti che devono ripetere il periodo per mancato superamento a causa di una valutazione negativa del colloquio o del test finale;
- Docenti con passaggio di ruolo che richiedono un nuovo percorso di formazione e prova;
- Docenti assunti a tempo determinato da GPS Sostegno I fascia ( o precedenti elenchi aggiuntivi);
- Docenti assunti a tempo determinato dal concorso straordinario bis, se già hanno superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, devono acquisire comunque i 5 CFU previsti dall’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- Docenti con decorrenza giuridica ed economica differita, assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025, purché in possesso dei requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. In particolare, anche coloro che abbiano ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08 nello stesso grado di immissione in ruolo.