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Docenti neoassunti 22/23: se il docente perde il posto nella scuola assegnata, come si applica vincolo triennale?

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No, al docente neo immesso in ruolo nel 2022/23, in caso di contrazione di organico, il vincolo triennale non si applica.

Prima di parlarne, rispondendo al quesito di una nostra lettrice, riepiloghiamo sinteticamente le ultime notizie sulla riscrittura del CCNI mobilità e sulla prossima presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra per l’a.s. 2023/24.

CCNI e Vincoli

L’annullamento del CCNI mobilità 2022/25, da parte del tribunale di Roma, ha determinato la necessità di riscriverlo. La trattativa, però, si è arenata sui vincoli di permanenza nella scuola di titolarità da parte dei docenti neoassunti e non, dopo l’introduzione del vincolo triennale di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, introdotto dal DL n. 36/22, convertito in legge n. 79/22: secondo i sindacati il nuovo vincolo va applicato ai neoassunti quando andrà a regime il sistema di reclutamento delineato nel D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL n. 36/22, convertito in legge n. 79/22); per il Ministero, invece, va applicato già agli assunti a.s. 2022-23. A ciò aggiungasi la mancata ammissione dell’emendamento al Milleproroghe, che prorogava di un anno l’applicazione dei vincoli.

Allo stato dell’arte, da quel che si è appreso dall’ultima riunione tra Ministero e OOSS, il primo emanerà a breve l’OM che disciplinerà i movimenti: con la pubblicazione dell’OM potranno presentare domanda di mobilità i docenti non soggetti a nessun vincolo di permanenza (vincolo neoassunti, vincolo derivante dal movimento su preferenza puntuale scuola, vincolo  dovuto a movimento interprovinciale); successivamente, in caso di deroga/ghe dovuta/e a provvedimento legislativo, la presenteranno tutti gli altri aventi diritto.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono in anno prova e risulto in soprannumero nell’organico del prossimo anno, quindi dovrò fare richiesta di mobilità. Mi domandavo, se non condizionando la domanda, la titolarità e l’obbligo triennale lo esplico nella scuola di trasferimento giusto?

Rispondiamo alla nostra lettrice affermando che, come tutti i neoassunti in soprannumero, non sarà sottoposta al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, sia nel caso in cui:

  • il vincolo sia derogato; 
  • sia applicato il nuovo vincolo.

Vediamo perché.

Vincolo derogato

Qualora intervenisse un apposito provvedimento legislativo ovvero si giungesse ad un accordo tra MIM e OOSS (cosa assai difficile in entrambi i  casi), al fine di prorogare di un anno l’applicazione del vincolo, la nostra lettrice e tutti i neoassunti in ruolo potranno presentare domanda di trasferimento, a prescindere dalla condizione di soprannumerarietà.

Nuovo vincolo

Così dispone l’art. 13/5 del D.lgs. 59/17, come modificato dal DL 36/22:

[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Dunque, ai sensi del novellato art. 13/5 del D.lgs. 59/17, in caso di soprannumero o esubero, il vincolo non si applica. Anche in tal caso, pertanto, stando alla disposizione normativa, la nostra lettrice potrà presentare domanda di trasferimento e sarà libera di farlo anche negli anni successivi, a meno che nel prossimo CCNI sia disposto che il vincolo si debba completare, sommando gli anni svolti nella nuova scuola a quelli svolti nella scuola di precedente titolarità (quella in cui si è stati dichiarati perdenti posto). Disposizione questa prevista nell’annullato CCNI in riferimento al vecchio vincolo (art. 399/3 del Dlgs. 297/94). Qualora tale ultima disposizione fosse presente nel prossimo CCNI, allora la lettrice, come dice la stessa, completerà gli anni di vincolo nella scuola di titolarità che otterrà, tramite la presentazione della domanda di mobilità (ricordiamo che i soprannumerari, come accennato dalla nostra lettrice, possono condizionare la domanda di mobilità: condizionandola, cioè rispondendo NO al quesito “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?” (presente in una specifica sezione dell’istanza), qualora nella scuola si liberasse un posto, l’interessato verrebbe riassorbito e quindi resterebbe nella scuola ove è stato dichiarato perdente posto.

Vincolo testo unico 

Quanto al vecchio vincolo, di cui al succitato articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come detto sopra, non sembra possa essere ancora applicato, a causa dei successivi interventi legislativi posti in essere, in ultimo quello di cui al DL n. 36/22, convertito in legge n. 79/2022. Nella formulazione attuale, infatti, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022, l’ articolo 399/3 (D.lgs. 297/94) così recita:

3. Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Dunque, si rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, ossia al nuovo vincolo sopra descritto. Pertanto, il vecchio vincolo non sembra proprio potersi attuare, in quanto annullato dalla nuove disposizioni. Di conseguenza, o si applica il nuovo vincolo oppure se ne proroga l’applicazione (cosa, al momento, molto complicata).

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