Docenti neoassunti 2023, richiesta assegnazione provvisoria non dipende da anno di prova
I docenti assunti in ruolo dal 2023/24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, che non dipende dal superamento o meno dell’anno di prova.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono un’insegnante che ha vinto il concorso straordinario bis e anche l’ordinario. Ho svolto l’anno di prova da straordinario nel 2022/2023 ma nell’estate del 2023 è uscita l’assegnazione da concorso ordinario e ho deciso di entrare in ruolo attraverso quella procedura, rinunciando al posto dello straordinario. Sono quindi ufficialmente in ruolo dall’anno 2023/2024 ma ho già svolto l’anno di prova.
Posso chiedere l’assegnazione provvisoria? In caso negativo quando potrò chiederla? Grazie
La lettrice, come tutti i docenti neoassunti dall’a.s.. 2023/24, è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 (come modificato dal DL 44/2023) e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/207:
- art. 399/3 del D.lgs. 297/94: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- art. 13/5 del D.lgs. 59/207: Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Alla normativa sopra riportata va aggiunta la disposizione di cui all’articolo 3/3 del DM 138/2023:
- L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Alla luce di tali disposizioni normative, i neoassunti in ruolo dal 2023/24:
- devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, dopo il superamento dell’anno di prova (art. 3/3 DM 138).
Evidenziamo che gli anni di blocco diventano, in pratica, quattro nel caso di docenti vincitori di concorso senza abilitazione, i quali saranno dapprima assunti a tempo determinato, conseguiranno (nel corso dell’anno a tempo determinato) l’abilitazione [seguendo uno dei percorsi di 36 CFU (per chi partecipa con titolo studio + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022) oppure di 30 CFU (per chi partecipa con titolo studio + tre anni di servizio), poi, l’a.s. successivo saranno assunti in ruolo e sosterranno l’anno di prova.
Il blocco della mobilità potrà essere attenuato dalle disposizioni inserite nell’Ipotesi di contratto (ancora da firmare definitivamente, cosa che dovrebbe avvenire a breve). Le deroghe riguardano nello specifico le categorie individuate nell’art. 34 dell’Ipotesi di Contratto:
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.
Al riguardo, però, si deve attendere la scrittura del CCNI sulla mobilità e quello relativo alle assegnazioni provvisorie, ove saranno declinate le disposizioni di cui al succitato art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21.
Conclusioni
In definitiva la nostra lettrice, se non rientrante in nessuna delle previste deroghe:
- non potrà presentare domanda di trasferimento/passaggio per tre anni scolastici;
- non potrà presentare, stando alla normativa sopra riportata, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale per tre anni scolastici;
- potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale, ricorrendone i motivi;
- potrà accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, avendo già superato l’anno di prova.
Qualora rientri in una delle previste deroghe dal D.lgs. 59/2017 (soprannumerari ovvero docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso), potrà presentare istanza sia di trasferimento/passaggio (sia provinciale che interprovinciale) che di assegnazione provvisoria/utilizzazione anche interprovinciale.
Quanto alle deroghe previste dalla summenzionata Ipotesi di CCNL 2019/21, come detto, dobbiamo attendere la riscrittura del CCNI sulla mobilità, che recepirà quanto scritto nella predetta Ipotesi. Prima di allora, non è possibile fornire indicazioni certe.
Le risposte ai quesiti
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