Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi, concorso bis, GPS sostegno [SCHEMA]

WhatsApp
Telegram

I docenti neoassunti in ruolo, nonché quelli che hanno ottenuto un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno e concorso straordinario-bis, dovranno sostenere l’anno di prova. Differenze nel percorso che conduce all’immissione in ruolo.

Assunti a.s. 2023/24 e anno di prova

Assunti 23/24

Per l’a.s. 2023/24, come per il precedente anno scolastico, le assunzioni si sono articolate in:

  • assunzioni ordinarie da GaE e GM (compresa la call veloce): gli aspiranti individuati dalle predette graduatorie, compresi coloro i quali abbiano ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato da call veloce, sono assunti in ruolo dal 1° settembre 2023;
  • assunzioni straordinarie da GPS sostegno/elenco aggiuntivo finalizzate al ruolo (sui posti di sostegno di tutti i gradi di istruzione, residuati al termine delle immissioni in ruolo ordinarie): gli aspiranti (compresi quelli che hanno ottenuto l’incarico da mini call veloce), nell’a.s. 2023/24, sono assunti con contratto al 31/08; svolgono l’anno di prova, superato il quale sostengono una lezione simulata (sempre innanzi al Comitato di valutazione che, per la predetta lezione, è integrato da da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici); superati anno di prova e lezione simulata, sono assunti e confermati in ruolo, nell’a.s. 2024/25, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla di inizio del servizio a tempo determinato (quindi sempre a.s. 2023/24); evidenziamo che potrebbero seguire tale percorso anche gli assunti da GPS sostegno 2022/23 che hanno rinviato l’anno di prova (i quali, a seguito del superamento positivo dell’anno di prova, svolgono una prova disciplinare);
  • assunzioni straordinarie da concorso straordinario bis finalizzate al ruolo (sui posti comuni della scuola secondaria, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2021/22): gli aspiranti, nell’a.s. 2023/24, sono assunti con contratto al 31/08; svolgono l’anno di prova e il percorso di formazione universitario con prova conclusiva; superati anno di prova e prova conclusivo del percorso universitario, sono assunti e confermati in ruolo nel 2024/25, con decorrenza 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (sempre nel 2024/25); evidenziamo che: gli aspiranti del concorso straordinario bis dovevano essere assunti tutti lo scorso anno scolastico ma, a causa dei ritardi nella pubblicazione delle GM e della conseguente impossibilità per gli interessati di svolgere i 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova, le assunzioni sono state prorogate al 2023/24; anche gli aspiranti assunti nel 2022/23, che hanno rinviato l’anno di prova, lo sosterranno nel 2023/24.

Differenze ai fini del ruolo

Da quanto detto sopra, è evidente che il cammino, che porta all’immissione in ruolo, è diverso per i vari aspiranti sopra citati. Infatti, i docenti assunti da:

  • GaE e GM sono subito assunti a tempo indeterminato e seguono solo il percorso relativo all’anno di prova, ai fini della conferma in ruolo;
  • GPS sostegno/elenco aggiuntivo, una volta assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova, cui si aggiunge la lezione simulata, che si svolge a seguito del superamento del predetto anno (gli assunti nel 2022/23, che hanno rinviato l’anno di prova, svolgono una prova disciplinare e non la lezione simulata);
  • concorso straordinario bis una volta assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova, cui si aggiunge il percorso universitario con prova conclusiva, ai fini dell’acquisizione di 5 CFU.

Anno di prova: quale percorso

Il percorso relativo all’anno di formazione e prova per gli aspiranti in esame è lo stesso ed è disciplinato dal DM n. 226/2022, che ha introdotto una novità, rispetto al DM 850/2015, relativa allo svolgimento di un test finale, nell’ambito del colloquio finale. Evidenziamo che, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, l’articolo 399, comma 3bis, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023, convertito in legge n. 73/2023, così dispone: 3-bis.  Per  l’anno  scolastico  2022/2023,  con  riferimento  al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a  tempo  indeterminato  su ogni tipologia di posto, resta fermo  quanto  previsto  dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

Come si può leggere nella sopra riportata disposizione, ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria si applica per l’a.s. 2022/23 l’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2017, che ha previsto, tra le altre cose, lo svolgimento di un test finale, nell’ambito del colloquio innanzi al Comitato di valutazione. Il predetto decreto riguarda i docenti della scuola secondaria: per l’a.s. 2023/24, vi saranno novità per la scuola dell’infanzia e primaria? L’argomento, comunque, non è stato ancora affrontato, per cui i tempi sono veramente stringati per eventuali modifiche.

Anno di prova: come si articola

Di seguito l’articolazione dell’anno di prova e le attività che devono svolgere gli interessati durante il percorso di formazione e periodo di prova:

  • bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
  • patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
  • attività formative (per un totale di 50 ore);
  • portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
  • bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
  • colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Evidenziamo che:

  • qualora il docente non superi il test finale ovvero in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, lo stesso (docente) effettuerà un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile. Dunque, il percorso può essere ripetuto una sola volta;
  • il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio si può rinviare nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno. Il rinvio, inoltre, è possibile in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Conclusioni

In definitiva, i sopra menzionati docenti seguono e superano l’anno di prova con il previsto test finale:

  • per la conferma in ruolo: docenti assunti in ruolo dal 01/09/2023 da GaE e GM;
  • ai fini dell’assunzione in ruolo e la relativa conferma: docenti assunti al 31/08  da GPS sostegno/elenco aggiuntivo, i quali, superato l’anno di prova, devono anche sostenere una lezione simulata, che si svolge innanzi al Comitato di valutazione, integrato, per l’occasione, da un componente esterno individuato dall’USR;
  • ai fini dell’assunzione in ruolo e la relativa conferma: docenti assunti da concorso straordinario bis, che devono superare anche il percorso formativo universitario.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri