Docenti neoassunti 2023/24, mobilità è negata per vincolo triennale. Chi potrà presentare domanda

I docenti neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di assunzione. Eccezioni.
Vincolo neoassunti
Il vigente vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione è disciplinato dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023, e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tali disposizione normative, il vincolo si applica a tutti i neoassunti a partire dalle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24 e presenta le caratteristiche di seguito indicate:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Oltre alle deroghe citate nel punto 1, ai neoassunti, come a tutti i docenti di ruolo, si applicheranno le deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92. Riguardo a tale ultima disposizione, tuttavia, attendiamo che la stessa sia declinata nel prossimo contratto sulla mobilità per fornire informazioni più dettagliate. Ne abbiamo parlato qui
In definitiva, tra i neoassunti potranno presentare domanda coloro i quali:
- saranno in soprannumero o esubero;
- sono affetti da grave disabilità ovvero assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- hanno figli minori di 12 anni (attendiamo il CCNI per informazioni più precise);
- rientrano tra caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere (attendiamo il CCNI per informazioni più precise);
- beneficiano dell’art. 21 della legge 104/92 (attendiamo il CCNI per informazioni più precise).
Quesiti
D1.Sto svolgendo l’anno di prova nel 2023/2024 in provincia di Cuneo, ho un figlio di 4 anni con disabilità grave, titolare di 104, posso chiedere l’assegnazione provvisoria o il trasferimento nella mia provincia di residenza nel Lazio se supererò l’anno di prova?
R2. Come detto sopra, ai sensi dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, sono esclusi dal vincolo i docenti che assistono un familiare con grave disabilità, a condizione che tale situazione si sia verificata successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Pertanto, se al figlio della lettrice la condizione di grave disabilità sia stata certificata successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, da cui è stata assunta, la stessa non soggetta al vincolo in questione e quindi potrà presentare domanda di mobilità ed eventualmente di assegnazione provvisoria interprovinciale. Viceversa, sarà soggetta al vincolo che potrà comunque essere derogato in virtù della disposizione contenuta nel CCNL 2019/21. Al riguardo, come sopra evidenziato, attendiamo il prossimo CCNI sulla mobilità per fornire indicazioni più dettagliate.
D2. Sono un docente neoassunto nell’a.s. 23/24 da GM in seguito a concorso ordinario 2020. Ho ottenuto una sede molto lontana dal mio comune di residenza (2.30h a viaggio con i mezzi pubblici) e sono stato costretto a prendere casa in questo luogo. Non ho famiglia né figli né genitori malati.. come potrei fare per ottenere una possibilità di trasferimento e non perdere anni importanti qui lontano da tutto?
R2. Non rientrando in nessuna delle previste deroghe, il nostro lettore sarà vincolato per tre anni scolastici nella scuola di assunzione e, durante il predetto periodo di vincolo, potrà solo presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione provinciale (ricorrendone i motivi) o accattare supplenze su posto intero per altra classe di concorso/tipo di posto (ciò dopo il superamento dell’anno di prova).
N.B. Qualora dovessero esserci degli aggiornamenti sull’argomento, saranno tempestivamente pubblicati.
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