Docenti Neo immessi in ruolo senza sede: si potrà presentare domanda di mobilità interprovinciale?
I docenti immessi in ruolo dopo il 31 agosto da GM pubblicate entro la stessa data scelgono la scuola di titolarità tramite domanda di mobilità nella provincia di assunzione.
Immissioni in ruolo
Per il solo a.s. 2024/25, le immissioni in ruolo possono concludersi il 31 dicembre 2024, in virtù di quanto disposto dal DL n. 71/2024. Conseguentemente, come scritto più volte, le assunzioni in ruolo a.s. 2024/25 si stanno svolgendo in due fasi (la prima ormai terminata, eccetto le nomine in surroga a seguito di rinunce), a seconda della pubblicazione delle GM:
- entro il 31/08 dalle GM pubblicate entro la medesima data (comprese le GM dei concorsi PNRR 2023);
- entro il 31/12 dalle GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12. In tal caso, le sole GM interessate sono quelle dei sopra citati concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria.
Focalizziamo la nostra attenzione sulle immissioni in ruolo di cui al punto 1, rinviando ad un apposito articolo per quelle di cui al punto 2.
Ruolo dopo il 31/08 da GM pubblicate entro la stessa data
Stando al punto A.17 delle istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 2024/25, i docenti individuati per il ruolo dopo il 31 agosto 2024, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data:
- saranno assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
- prenderanno servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025;
- all’atto dell’individuazione avranno assegnata solo la provincia di titolarità;
- otterranno la sede di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta nel corso dell’a.s. 2024/25; per il corrente anno scolastico le domande sono state presentate tra il 26 febbraio e il 16 marzo 2024).
Vincolo mobilità
Quanto detto nell’ultimo punto sopra riportato, ossia che la domanda di mobilità si presenta nella provincia di assunzione, fa il paio con le disposizioni relative al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, previsto per i neo immessi in ruolo dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.
Secondo le due sopra citate disposizioni normative nonché al CCNL 19/21:
- il vincolo si applica alle immissioni in ruolo effettuate dall’a.s. 2023/24;
- i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il predetto periodo di prova;
- il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque: presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi; accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova;
- se il neoassunto rientra in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, lo stesso supera il vincolo illustrato (QUI tutte le deroghe), così come lo supera se rientra in uno dei casi di cui al punto 3.
Evidenziamo, anche in vista del quesito cui risponderemo di seguito, che il neoassunto può presentare domanda nella sola provincia di assunzione, in quanto soggetto al vincolo triennale nella scuola e quindi nella provincia in cui ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato. Nel caso specifico, ossia docenti nominati dopo il 31 agosto, cambia soltanto che la sede/scuola viene assegnata successivamente alla nomina.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Vorrei avere una delucidazione. Se, vincitrice di concorso ordinario 2020, vengo chiamata dopo il 31 agosto ed entro il 31 Dicembre da graduatoria pubblicata nel 2022 per le immissioni in ruolo, mi verrà assegnata una provincia e potrò partecipare alla mobilità per l’assegnazione della sede. Quello che non mi è chiaro è se, qualora non ci fossero disponibilità quest’anno per la provincia in cui risiedo e mi venisse assegnata una provincia lontana, al momento delle domande di mobilità potrei chiedere trasferimento interprovinciale? Grazie
Al momento la risposta alla domanda è negativa: la domanda per ottenere la sede di titolarità, si può presentare solo nella provincia assegnata per quanto detto sopra. Pertanto, la nostra lettrice non potrebbe presentare domanda interprovinciale.
Diverso sarebbe il discorso, se la stessa fosse titolare di 104/92 personale o assistesse un soggetto con grave disabilità o ancora se si venisse a trovare in esubero: in tali casi, infatti, il vincolo è superato (vedi sopra).
Lo stesso dicasi se la lettrice rientrasse in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21, relativamente alle quali però è bene attendere la scrittura del nuovo CCNI sulla mobilità e le relative indicazioni del MIM.
Pertanto bisogna attendere il nuovo testo del CCNI Mobilità per assicurarci che le deroghe vengano recepite e capire se ci sarà un ampliamento e poi la lettrice capirà se rientrerà o meno in una delle situazioni indicate, che permettono di superare il vincolo.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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