Docenti, libera professione e incarichi conferiti: quando c’è incompatibilità, cosa dice la normativa. Nota

Docenza, esercizio della libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi: un punto che crea spesso dubbi e su cui riepiloga e chiarisce l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Il DLgs. 297/1994 regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, in base al quale “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”
La norma – evidenzia la nota – non fa alcun cenno all’obbligatorietà di possesso della P.IVA – sfera che riguarda la verifica del Fisco in merito alla abitualità e continuità dell’attività -, all’iscrizione a particolari albi – fattispecie regolamentata dalla Legge 4/2013, che prevede l’associazione come eventuale e volontaria1 -, né alla coerenza con la classe di concorso da parte del personale docente.
Per gli incarichi con privati, la norma non prevede incompatibilità, perché questo è elemento soggettivo, da vagliare vaso per caso. L’USP Milano riporta un esempio: un docente non può essere componente di una commissione di gara in caso di conflitto di interessi (parentela con uno dei concorrenti o legami lavorativi).
Nulla osterebbe, invece, nel caso in cui il docente non avesse nulla a che fare con la procedura. Nel caso di progetti PON progettista e collaudatore, dovendo interagire con fornitori esterni, devono espressamente dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e, laddove si palesino nel corso della gara (ad esempio, dall’elenco dei concorrenti), darne immediata informazione con connessa rinuncia all’incarico e determina di surroga motivata.
Il dirigente scolastico può negare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione solo ove rilevi pregiudizio all’assolvimento delle attività delle funzioni docente e l’incompatibilità di orario.
Restano fermi i casi di incompatibilità di cui all’articolo 60 del dPR 3/1957, in base al quale “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.
Ci sono poi le deroghe previste all’articolo 6 comma 2 del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 e la disciplina specifica di cui all’articolo 1, commi 56 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per ciò che riguarda invece gli incarichi conferiti, la materia è regolata da DLgs 165/2001. Gli incarichi devono essere autorizzati di volta in volta come definito dall’articolo 53 commi 5, 6, 7, 8 e 9, ovvero:
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Resta fuori il comma 6, che riguarda gli incarichi che non devono essere autorizzati, ma che devono essere comunicati per prassi all’ufficio di appartenenza.