Docenti lavoratori fragili neoimmessi in ruolo, anno di prova si rinvia se non si raggiungono 120 giorni di attività didattica
Docenti lavoratori fragili: la nota del Ministero, pubblicata sul filo del rasoio venerdì 11 settembre 2020, si occupa anche della gestione del personale in anno di prova e formazione.
Docenti lavoratori fragili: quando è possono svolgere anno di prova
La circolare afferma
“Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove
l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.”
Quindi l’anno di prova si rinvia se non sarà possibile svolgere, all’interno del periodo di svolgimento delle lezioni, i 120 giorni di attività didattica previsti.
Questo avviene se il docente è:
- in malattia
- temporaneamente inidoneo allo svolgimento della funzione di insegnamento e impegnato in altra mansione
L’anno di prova si potrà invece svolgere se l’inidoneità temporanea non intaccherà il numero dei 120 giorni richiesti come uno degli elementi per la validità dell’anno di prova e formazione.
In quali mansioni potranno essere utilizzati i docenti lavoratori fragili con inidoneità temporanea
Ricordiamo che il superamento del periodo di formazione e prova (quindi l’ammissione al colloquio finale) è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Nei 180 giorni rientrano tutte le attività legate al servizio scolastico, compresi:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- gli esami e gli scrutini
- ogni altro impegno di servizio
Non rientrano nei 180 giorni:
- le ferie
- le assenze per malattia (compreso l’infortunio)
- l’aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova)
- i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti
- i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).
Nei 120 giorni rientrano i giorni effettivi di lezione e i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica. Nello specifico vi rientrano i giorni dedicati alle seguenti attività:
- lezione
- recupero
- potenziamento
- attività valutative
- attività progettuali
- attività formative
- attività collegiali