Docenti inidonei, mobilità e dispensa
Maria Teresa De Nardis – La caratteristica saliente di tutti i provvedimenti dalla Manovra di Luglio in poi è l’ambiguità espressiva e la mancanza di chiarezza di intenti, non si capisce se volute o derivanti da non conoscenza della problematica e della normativa di riferimento.
Maria Teresa De Nardis – La caratteristica saliente di tutti i provvedimenti dalla Manovra di Luglio in poi è l’ambiguità espressiva e la mancanza di chiarezza di intenti, non si capisce se volute o derivanti da non conoscenza della problematica e della normativa di riferimento.
Il D.M. 79, conseguente alla L. 111/2011, dice al comma 4.4 : Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda. E aggiunge all’art. 6 : Per le parti non incompatibili con il presente decreto, vigono le disposizioni di cui al Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008.
L’espressione "normativa vigente" è quella che dà origine a tutti i fraintendimenti per cui i diversi USR e UST della penisola stanno dando disposizioni contraddittorie sull’accoglimento della domanda di dispensa avanzata da molti docenti utilizzati in altri compiti. Addirittura c’è una provincia in cui la dispensa è stata concessa e poi bloccata, con la conseguenza che ormai da qualche mese gli interessati sono senza stipendio e senza pensione.
L’ambiguità risiede nell’interpretazione del CCNI 2008 e in particolare se la mobilità sia da considerare pervenuta ad uno stadio attuativo. Infatti dopo l’ingiunzione di presentare domanda di mobilità (Ata o intercompartimentale) contenuta nella L. 111 del 15/7/2011, art.19, nella Nota esplicativa del MIUR 6626 del 10.08.2011 e nel D.M. 79 del 12 settembre, alcuni UST, Dirigenti Scolastici e DSGA hanno attivamente richiesto, in agosto e settembre, ai rispettivi docenti utilizzati di fare domanda per il passaggio ATA o genericamente di mobilità intercompartimentale (senza peraltro indicazione di sede). Per questo motivo si può interpretare che la mobilità è già in atto e chi lo desidera può lecitamente aspirare alla dispensa senza ulteriori formalità.
Ma una complicazione nasce dalla lettura in senso restrittivo del Parere del consiglio di Stato n. 2416/99 del 26.1.2000 che recita: (…) La dispensa, pertanto, potrà essere concessa solo nel caso in cui un nuovo accertamento sanitario, disposto ad hoc, accerti l’inidoneità a svolgere anche le mansioni assegnate nel contratto di utilizzazione fuori ruolo. In base ad esso alcuni UST hanno deciso che la dispensa non sia "automatica", come sembrerebbero prevedere il CCNI 2008 e il DM 79, ma sia necessaria una nuova visita collegiale. In più: tale visita deve confermare il sussistere dell’inidoneità all’insegnamento oppure deve accertare un aggravamento, dando luogo all’Inidoneità fisica assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (praticamente anche agli attuali compiti)?
In questo ambito si colloca la circolare dell’USR Puglia, laddove dice: In quest’ultimo caso, è evidente che la dispensa deve necessariamente seguire un nuovo accertamento medico collegiale da cui risulti la sussistenza dello stato dell’inidoneità permanente, tenuto conto del mutamento dello stato giuridico del personale interessato e della diversità di funzioni ricoperte”. Essa però contiene ulteriori elementi di ambiguità: sembrerebbe che la visita di verifica sia conseguente a un cambiamento di stato giuridico (da docente ad ATA?) e che pertanto debba accertare l’idoneità o meno relativa al nuovo stato giuridico. Il che non è vero in quanto il DOCENTE (per stessa ammissione dell’USR) inidoneo, non avendo firmato alcun nuovo contratto né ATA né di altro tipo, non ha cambiato stato giuridico e ha continuato ad esercitare le funzioni dettate dal contratto di utilizzazione.
Purtroppo ci risulta che questa erronea interpretazione sia stata fatta propria anche da alcune Commissioni mediche di verifica, che sono arrivate a respingere le domande di inidoneità ai compiti attuali, adducendo il fatto che TUTTI i docenti utilizzati in altri compiti sono ormai ATA e quindi per essi non vale più la normativa sull’inidoneità; interpretazione per la quale si è reso necessario un intervento a livello sindacale.
E’ ovvio che a questo punto è necessario un chiarimento da parte del MIUR che dia un’interpretazione autentica del DM 79 e stabilisca un comportamento univoco da parte dei vari USR del territorio nazionale. Gli incontri tra Ministero e Sindacati finora sono stati interlocutori -anche a causa del cambio di Governo- ma si spera che i prossimi giungano a definire la questione una volta per tutte.