Docenti in servizio su più scuole ripartizione degli impegni funzionali all’insegnamento e casistiche

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Tutti i docenti hanno la necessità di  espletare gli obblighi di servizio in riferimento all’attività d’insegnamento e alle ore funzionali all’insegnamento, per come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca – Periodo 2019-2021. Fermo restando che le ore funzionali all’insegnamento sono 40 + 40 per tutti, analizziamo come gestire gli impegni per i docenti in servizio su più scuole, di ruolo o precari (la normativa è uguale). L’articolo  al comma 1 sottolinea che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”; e al comma 2 che “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”.

L’articolo 44 comma 3 lettera a: la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni

Recita l’articolo 44 comma 3 che sono impegni individuali “le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

Dunque, possiamo affermare che per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado) le 40 ore del comma 3 lettera a ricomprendono anche:

  • l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
  • l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole dell’Infanzia e nelle istituzioni educative sono ricomprese:

  • l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
  • l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari, i dipartimenti tra questi, in quanto articolazioni del collegio docenti.

L’articolo 44 comma 3 lettera b: la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione

L’articolo 44 comma 3 lettera b recita che sono impegni individuali “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Dunque, nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore. I due tipi di impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione) non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.

L’articolo 44 comma 3 lettera C: scrutini intermedi e finali

L’articolo 44, comma 3, lettera C recita che sono impegni individuali lo “svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Dunque, dalle 40+40 ore sono esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali: tali operazioni, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, sono un atto dovuto dal docente e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno sono ore da retribuire.

Impegni dovuti

Come già menzionato rientrano altresì negli adempimenti individuali dovuti (anch’essi esclusi dalle 40+40):

  • la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie.

L’articolo 44 comma 4 e le attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF

L’articolo 44, comma 4 recita che “fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.

L’articolo 44 comma 6 e la progettazione online della scuola Primaria

L’articolo 44 comma 6, relativamente alla progettazione online della scuola Primaria fissa che “con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a)”. Resta prioritario per il Consiglio di Istituto applicare questa disposizione contrattuale per non ledere in alcun modo il diritto dei docenti di scuola primaria a riunirsi online per le due ore di progettazione online.

Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti

Un caso particolare: docenti che svolgono servizio in più scuole ed eventuale coincidenza tra attività collegiali. Non esiste una nessuna norma o disposizione specifica che indichi che il docente che svolge servizio in più scuole debba partecipare alle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al proprio orario di servizio in ciascuna scuola. I docenti in servizio in più scuole, però, devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal Piano delle attività (40 +40 ore) proporzionale al loro orario di lezione settimanale svolto in ciascuna di esse, o comunque la somma delle ore di tali incontri collegiali non potrà mai superare quella che il docente avrebbe svolto prestando servizio in una sola scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. Detto questo può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 collegi docenti nello stesso giorno). Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere. L’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti (o sua articolazione come il Dipartimento) o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio) che si svolge nello stesso giorno nella scuola B, come correntemente ha affermato in una sua non recente nota il dirigente scolastico Dott.ssa Margherita Primavera.

Ore funzionali all’insegnamento o attività di insegnamento: la casistica

Anche in questo caso ci viene incontro, oltre al diritto, la giusta interpretazione normativa della dirigente scolastico il dirigente scolastico Dott.ssa Margherita Primavera che afferma che “particolare attenzione dovrà invece essere posta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale: es. docente che insegna nella scuola A con attività d’insegnamento diurna e nella scuola B con attività d’insegnamento serale. Nella scuola A si svolgerà un incontro collegiale nello stesso giorno in cui il docente ha attività d’insegnamento nella scuola B. Si è però dell’avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini. Si ricorda infatti che a differenza delle “normali” sedute del consiglio di classe lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti. Pertanto, il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione”.

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