Docenti in servizio presso le carceri, hanno diritto ad una indennità? Sentenza

Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6751), i docenti di ruolo dipendenti del Miur, che prestano il proprio servizio presso le scuole istituite all’interno del carcere, hanno diritto alla indennità prevista dalla Legge n. 65 del 1983, nella misura scandita dall’articolo 2, e non anche a quella prevista dall’articolo 1, riservata al personale dipendente dal Ministero della Giustizia.
La vicenda
La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale e, per l’effetto, rigettato la domanda proposta da alcuni docenti di ruolo del MIUR in servizio nelle scuole istituite presso gli istituti di detenzione e di pena, per il pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale, della indennità di servizio penitenziario, prevista dall’art. 1 della L. n. 65/1983. Premesso che i docenti percepivano la indennità penitenziaria (nella misura prevista dall’art. 2 della L. n. 65), il giudice d’appello osservava che l’art. 1 si riferiva al “personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di Grazia e Giustizia” e non anche al personale dipendente da altre amministrazioni. La specificazione dei destinatari era ribadita dalla tabella indicativa degli importi della indennità. I docenti hanno adito la Corte di Cassazione, che tuttavia ha respinto le doglianze.
L’indennità dell’art. 2 è riservata ai dipendenti del Ministero Giustizia
Secondo i docenti, essi stessi sarebbero stati beneficiari della indennità di cui all’articolo 2 della L. n. 65/1983, identificandosi in dipendenti che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento della amministrazione penitenziaria (DAP) dislocati al di fuori degli Istituti penitenziari, mentre i soggetti che operano all’interno degli Istituti di Prevenzione e di pena sarebbero destinatari della indennità di cui all’articolo 1, essendo esposti al rischio permanente che giustifica tale indennità. La Cassazione è di diverso avviso, osservando che il riferimento dell’art. 1, comma I, della L. n. 65/1983 al “personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia” presuppone la dipendenza dal Ministero della giustizia e non da altra Amministrazione dello Stato, come nella specie, dal MIUR. La legge n. 65/1983, all’art. 2, disciplina, invece, in maniera autonoma, l’indennità per gli agenti di custodia, gli appartenenti al personale civile dell’amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e per “il personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria”. Per l’effetto tale legge circoscrive la platea dei destinatari della indennità di cui all’articolo 1 ai dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e di pena, al contempo prevedendo una diversa indennità per il personale delle altre amministrazioni dello Stato.
Il mancato adeguamento dell’importo
Inoltre, sempre secondo gli stessi docenti, l’art. 2 della L. n. 65/1983 non prevede alcun meccanismo di adeguamento degli importi economici, della relativa indennità, al mutato potere d’acquisto della moneta, mentre la indennità di cui all’articolo 1 era stata aggiornata più volte (ad esempio tramite la legge 16 ottobre 1991 n. 321) e meccanismi di adeguamento periodico erano previsti per altre indennità, ad esempio le indennità corrisposte ai docenti in servizio all’estero. La Cassazione non condivide la tesi esposta dai docenti, rilevando che la posizione dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell’amministrazione penitenziaria non è equiparabile, in ragione del diverso status giuridico, con quella degli insegnanti che prestano la propria opera d’insegnamento all’interno degli istituti di prevenzione e pena, dipendenti dal MIUR, precisando, infine, che la peculiarità dello svolgimento della docenza all’interno di un luogo di detenzione è stata valutata con il riconoscimento di una particolare indennità, che non viene attribuita agli altri insegnanti.