Docenti in ruolo dall’a.s. 23/24, cancellati da graduatorie. Quali e quando

I docenti assunti in ruolo dal 23/24, una volta superato l’anno di prova, sono cancellati dalle graduatorie di assunzione. Quali? Quando?
Cancellazione graduatorie
La cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie di assunzione è prevista dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.
Nello specifico, l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 dispone che ai docenti di tutti i gradi di istruzione, a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:
- art. 399/3 D.lgs. 297/94: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 che prevede, oltre al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, anche quanto di seguito riportato:
- In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Dunque:
- la cancellazione dalle graduatorie si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/2024;
- l’interessato è cancellato da ogni altra GM, GaE o graduatoria di istituto di inclusione;
- la cancellazione avviene dopo il superamento dell’anno di prova, quindi non l’a.s. di immissione in ruolo ma l’a.s. successivo. Infatti, durante il primo anno di assunzione si svolge l’anno di prova, superato il quale si è confermati in ruolo l’a.s. successivo.
Riguardo alla disposizione in esame, evidenziamolo, vi sono due elementi che andrebbero chiariti dal MIM:
- si dispone che il docente vada cancellato dalle graduatorie di istituto; vero è che il docente di ruolo non può accettare supplenze brevi per cui sono utilizzate le GI, ma è altrettanto vero che, in caso di esaurimento o incapienza di GaE e GPS, la supplenza al 30/06 o al 31/08 è assegnata dalle GI;
- la tempistica di cancellazione.
Riguardo al punto 2, si dovrebbe chiarire se la cancellazione avviene nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo (es.: assunto nell’a.s. 23/24, viene cancellato nel corso del 24/25) oppure prima che lo stesso inizi o meglio prima che inizino le operazioni di immissione in ruolo e supplenze (es.: assunto nell’a.s. 23/24, viene cancellato prima delle operazioni relative al 24/25). Un nota di chiarimento, ricordiamolo, era stata pubblicata in riferimento alla normativa previgente che prevedeva anch’essa la cancellazione dalla graduatorie di assunzione tranne dalle GM di concorso ordinari diverse da quella di assunzione (la disciplina attuale è più rigida, prevedendo la cancellazione da ogni GM di inclusione). La nota di chiarimento in questione, pubblicata il 26 maggio 2022, forniva indicazioni in merito alla cancellazione degli assunti in ruolo nel 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021, ossia nell’a.s. 2021/22. Dunque, la cancellazione dalle graduatorie, secondo la predetta nota, avviene nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo e non all’inizio dello stesso: nel caso specifico, infatti, i docenti assunti nel 2020/21 e confermati nel 2021/22, sono stati cancellati nel corso del predetto anno, in vista delle operazioni relative all’a.s. 2022/23. Tale particolare relativo alla tempistica è importantissimo, in quanto potrebbe succedere che un docente, per l’a.s. di conferma in ruolo, possa accettare un’altra proposta di nomina in ruolo prima della cancellazione dalle graduatorie di assunzione (GM e GaE: parliamo infatti di proposta di nomina in ruolo). Esempio: docente, assunto in ruolo nel 2020/21, svolge e supera l’anno di prova; è confermato in ruolo nel 2021/22; è cancellato nel mese di maggio (come da nota) dalle graduatorie di assunzione (es. GM); se nel mese di agosto del 2021 avesse ricevuto proposta di nomina, avrebbe potuto accettare; viceversa, se la cancellazione fosse avvenuta prima dell’inizio del 2021/22, non avrebbe potuto accettare la nuova nomina in ruolo. Attendiamo indicazioni in riferimento alle nuove disposizioni, anche per evitare comportamenti difformi tra i vari USR/USP.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Avrei bisogno di un’informazione. Ho superato il concorso DM 499 del 2020 sia per A22 (lettere alla scuola secondaria di primo grado) sia per A11 (lettere alla scuola secondaria di secondo grado). Ho rifiutato la cattedra su A22, perché da normativa (articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017) sarei stata depennata dalla graduatoria di A11. Ora ho sostenuto e superato anche il concorso del 2023 (Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205) e ho preso un buon punteggio per la classe di concorso A22. Se io accettassi la proposta di ruolo di quest’ultimo concorso, verrei depennata dalla graduatoria di A11 del concorso ordinario 2020 DM 499?
Sì, la cancellazione dalle graduatorie è prevista dalle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24. Come detto sopra, il problema riguarda la tempistica: se si viene cancellati prima dell’inizio delle operazioni relative all’a.s. successivo al superamento dell’anno di prova, non potrà partecipare alle immissioni in ruolo dalla GM A11; se, invece, si è cancellati nel corso del predetto anno, potrà invece parteciparvi e quindi eventualmente accettare il “nuovo” ruolo. Al riguardo, come detto sopra, attendiamo eventuali indicazioni ministeriali.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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