Docenti in part-time verticale: orario di servizio in non meno di tre giorni a settimana. Perché possono diventare quattro

L’orario di servizio del personale docente in part-time verticale deve essere distribuito in non meno di tre giorni settimanali. Chi decide?
Contratti part-time
I contratti part-time sono disciplinati dal CCNL 2007 (art. 39), dal CCNL 2019/21 (art. 39), nonché dall’OM 446/97, dall’OM 55/98 e dalla legge 133/08.
La richiesta del part-time è generalmente effettuata entro il 15 marzo di ciascun anno (ivi compreso il rientro a tempo pieno), fermo restando che è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato a tempo parziale. Infatti, ai sensi dell’art. 39 del CCNL 19/21, l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Quindi, oltre che entro il 15 marzo, il part-time può essere richiesto all’atto dell’assunzione (per una supplenza o per il ruolo).
La richiesta può essere accolta solo se non sia stato superato il limite massimo (di docenti a tempo parziale) del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso. Evidenziamo che il dirigente scolastico, pur non essendo stato superato il suddetto limite, potrebbe anche non concedere il part-time in presenza di un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione (circolare FP n. 9/2001). L’eventuale provvedimento di diniego va debitamente motivato.
La durata minima della prestazione lavorativa, infine, deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Articolazione oraria
Le tipologie di articolazione della prestazione lavorativa in caso di part-time sono:
- part-time orizzontale con riduzione oraria giornaliera e relativa prestazione lavorativa (e quindi distribuzione dell’orario) su tutti i giorni della settimana;
- part-time verticale con prestazione lavorativa (e quindi distribuzione dell’orario) su non meno di tre giorni alla settimana.
L’articolazione in questione va riportata nel contratto stipulato con il dirigente scolastico.
Chi decide la distribuzione dell’orario settimanale del docente in part-time? Come per gli altri docenti, sempre il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/01.
Formulazione orario docenti
Ferme restando le disposizioni di cui al suddetto art. 25 del D.lgs. 165/01 e il confronto in merito con le OOSS, il dirigente procede alla formulazione dell’orario settimanale dei docenti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 10 e 396 del D.lgs. n. 297/1994, in base ai quali il Consiglio di Istituto definisce i criteri generali relativi all’adattamento dell’ orario delle lezioni (art. 7), il Collegio docenti formula proposte in merito sulla base dei criteri deliberati dal CdI (art. 10) e il dirigente scolastico, infine, procede alla formulazione dell’orario, nel rispetto dei predetti criteri e proposte (art. 396). In caso di mancato rispetto dei criteri definiti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio docenti, il dirigente deve debitamente motivare il relativo provvedimento.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono di ruolo da anni, superiori. Nel marzo 2023 ho chiesto il part time verticale 16 su 18 (consigliato dal sindacato) per problemi familiari. L’ho ottenuto. Così ho richiesto e avuto dalla scuola un giorno in più “libero” (la settimana a scuola e’ di 5 giorni quindi ho lavorato 4 giorni, dal martedì al venerdì, per me ottimo). Quest’anno invece mi hanno dato 5 giorni, una sorta di part time orizzontale, cambiano gli orari ma a me sempre 5 giorni. Più di una volta sono passata da dirigente o vice e “fanno spallucce”! Mi spetta? Che faccio? Grazie
La formulazione dell’orario (anche dei docenti in part-time), come detto sopra, è di competenza del dirigente scolastico nel rispetto della procedura illustrata. Nel caso dei docenti in part-time verticale, inoltre, il dirigente deve rispettare la disposizione dell’art. 7 dell’OM n. 446/97, secondo cui l’orario settimanale va distribuito in non meno di tre giorni alla settimana (almeno tre giorni o anche di più). Dunque, mentre c’è un limite di giorni minimo su cui spalmare l’orario, non ne è previsto uno massimo. Non a caso, in alcune province nella richiesta di part-time richiedono la seguente dichiarazione (vedi Ufficio Scolastico di Rieti):
“_ l_ sottoscritt_ dichiara fin d’ora di accettare che l’articolazione oraria del part time (ovvero i giorni in cui verrà effettuata la prestazione lavorativa) sarà definita annualmente in relazione alla compatibilità dell’orario richiesto con l’orario definitivo delle lezioni che verrà elaborato all’inizio di ciascun anno scolastico, e di accettare altresì eventuali variazioni del proprio orario di servizio rese necessarie per garantire l’unicità dell’insegnamento, in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.”
Quanto detto però, generalmente, non succede per non far venir meno il principio alla base del part-time verticale, ossia non essere impegnati tutti i giorni a scuola. I dirigenti, infatti, nel caso in esame, cercano di venire incontro alle esigenze dei docenti.
Detto ciò, nel caso specifico della lettrice, sebbene avesse potuto sodisfare le richieste della medesima, il dirigente non sta operando contro legge e il fatto di non accogliere la richiesta della stessa potrebbe essere facilmente motivata in quanto trattasi di una riduzione orario minima, ossia solo due ore.
Il Dirigente in questo caso ha scelto di alleggerire le singole giornate, anziché privilegiare un giorno libero in più. La difficoltà, nel caso della collega nasce dall’utilizzo nella scuola di servizio della cosiddetta “settimana corta”. Lei infatti conta le giornate dal lunedì al venerdì ma di fatto bisogna contare anche il sabato, che è libero per lei come per i colleghi. Con la riduzione di due ore dal full time ha avuto la riduzione di due giornate (il sabato, obbligatorio, e un altro giornata).
Se così non fosse il part time di 16 ore finirebbe per essere trattato come quello di 9 ore, pur nella consapevolezza che nell’uno e nell’altro caso è possibile il servizio in tre giorni come è possibile utilizzare più giornate, se si rende necessario.
Ciò che infatti manca nell’analisi sono le motivazioni didattiche e organizzative che hanno portato il Dirigente Scolastico a questa scelta e le motivazioni – secondo noi da tenere anche in considerazione – che hanno determinato la scelta del part time. Essa infatti è sempre frutto di scelte personali e professionali che si deve cercare di conciliare per far sì che la prestazione lavorativa svolta sia ottimale.
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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