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Docenti in part-time o con spezzone orario: permessi legge 104 vanno riproporzionati

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Giorni di permesso per assistenza a soggetto con grave disabilità: quando vanno ridotti in caso di part-time verticale ovvero spezzone orario.

Permessi 104/92

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, come in ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2022, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto a fruire mensilmente di tre giorni di permesso per assistere un soggetto con grave disabilità, che non sia ricoverato a tempo pieno.

I tre giorni spettano al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto nonché a parenti o affini entro il secondo grado. Inoltre, in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto all’assistenza e quindi i giorni di permesso sono riconosciuti a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

A seguito dell’abolizione della figura del referente unico (operata dal summenzionato D.lgs. 105/22), inoltre, i giorni di permesso in parola possono essere fruiti alternativamente da più soggetti tra quelli aventi diritto, fermo restando il limite dei tre giorni mensili.

Docenti in part-time o con spezzone orario

Al riguardo, dobbiamo fare una prima distinzione tra part-time orizzonte, in base al quale il docente è impegnato tutti i giorni della settimana con relativa riduzione oraria, e part-time verticale in base al quale il medesimo non è impegnato tutti giorni della settimana.

Nel primo caso, ossia di part-time orizzontale, l’interessato fruisce dei giorni di permesso per l’assistenza al soggetto con grave disabilità senza alcuna riduzione.

Nel caso invece di part-time verticale (o spezzone orario) con prestazione lavorativa per un numero di giorni pari o inferiori al 50% (es. 3 giorni di attività lavorativa su 6 settimanali), il numero dei giorni di permesso va proporzionalmente ridotto.

Viceversa, qualora la prestazione lavorativa sia effettuata per un numero di giornate superiore al 50%, la riduzione non opera. Così ha ben illustrato il prof. Paolo Pizzo su Orizzonte scuola PLUS 

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Mi permetto di contattarvi per ricevere chiarimenti riguardo ai permessi previsti dalla Legge 104, di cui sono portatore. Sono una docente che lavora 11 ore su 18 in una scuola serale, dove solo per il corso serale, le attività si svolgono dal lunedì al venerdì. Attualmente lavoro 3 giorni alla settimana su un totale di 5 (serale). Vorrei comprendere quanti giorni di permesso l. 104 posso usufruire in base alla mia situazione lavorativa e alle specifiche normative vigenti. Sarebbe possibile avere delucidazioni in merito?

Premettiamo che, sebbene la scuola adotti la settimana corta, il calcolo va effettuato su 6 giorni lavorativi settimanali. Pertanto, la lettrice svolge una prestazione lavorativa per un numero di giorni pari al 50%, per cui il numero di giorni va proporzionatamente ridotto, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con circolare n. 133/2000, richiamata nel sopra linkato articolo.  Stando alle indicazioni della circolare Inps, la proporzione va effettuata sulla base delle giornate lavorative effettuate e previste in un mese:

  • x:12 (giorni effettivi di lavoro della lettrice in un mese)=3:24 (giorni lavorativi in un mese);
  • x=12*3/24=1,5 ossia 1 giorno, stando sempre alla suddetta circolare INPS che prevede l’arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori al 0.50.

Alla lettrice, in definitiva, spetta 1 giorno di permesso mensile.

Quanto detto si rifà alla sentenza della Corte di Cassazione del 2017 e alla circolare n. 133/2000 dell’Inps sopra richiamata. Per ogni ulteriore approfondimento leggi su PLUS l’articolo sopra richiamato. 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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