Docenti in part-time, entro il 15 marzo la scelta di rientrare a tempo pieno. Con la girandola delle ore che si perdono

Organico personale docente: quando si costituisce COE ex novo, a chi va assegnata e secondo quali criteri.
Rispondiamo a delle domane poste in merito da una nostra lettrice, che è una docente di ruolo in part-time in una scuola in cui, per la sua classe di concorso, vi sarà (o vi potrebbe essere) una contrazione di organico: Dopo 4 anni di part time per motivi personali, quest’anno sarei voluta tornare sul full time, ma dai primi dati iscrizioni, probabilmente non ci sono per me le 18 ore perché non si sono formate abbastanza prime. Ho un part time da 12 h verticale. Questi sono i miei quesiti: … Vorrei avere le idee più chiare per operare una scelta consapevole.
Quesiti
D1. La scuola su mia richiesta dovrà fornirmi in tempo utile i dati circa la formazione delle nuove classi, giusto?
R1. Con “in tempo utile” presumiamo che la lettrice si riferisca alla scadenza per chiedere il rientro dal part-time ovvero la modifica del medesimo, fissata al 15 marzo di ciascun anno scolastico (alcuni ATP chiedono alle scuole di anticipare di qualche giorno la predetta scadenza). Premesso ciò, rispondiamo che la scuola fornisce l’informativa sugli organici alla RSU di istituto, che poi naturalmente li mette a conoscenza dei colleghi (generalmente, inoltre, l’organico è comunicato dal DS al collegio docenti). Inoltre, in caso di contrazione di organico e in caso la lettrice fosse personalmente interessata in quanto perdente posto, le verrebbe comunicato con contestuale invito a presentare domanda di mobilità condizionata o meno. Ritornando alla tempistica, generalmente, entro il 15 marzo (data ultima per il rientro o la modifica del part-time) non si conoscono ufficialmente gli organici, sebbene le scuole magari abbiano già inserito i dati a sistema (nuovi e vecchi iscritti) e informalmente abbiano idea della situazione. La nota con le indicazioni per la costituzione degli organici dello scorso anno, ad esempio, riporta la data del 12 aprile 2023.
D2. In caso non ci fossero altre sei ore per completare, la mia cattedra diventerebbe COE, non divento perdente posto, giusto?
R2. La formazione di una COE non è automatica e devono verificarsi le condizioni affinché l’ATP di riferimento possa costituirla, in primis la presenza delle ore necessarie al completamento in massimo tre scuole ubicate al massimo in due comuni. Ipotizziamo i due possibili scenari e le relative conseguenze in caso di contrazione di ore: formazione COE e mancata costituzione della stessa. Qualora si creasse la COE con titolarità nella scuola in questione, la stessa andrebbe assegnata ad un docente in servizio, nel corrente anno scolastico, su una COI. E’ il dirigente scolastico ad assegnare a uno dei docenti in organico la COE costituitasi ex novo, sulla base della graduatoria interna di istituto (che va compilata e pubblicata entro 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle istanze di mobilità). Ricordiamo che l’assegnazione della COE: ha carattere annuale (per cui ogni anno si scorre la graduatoria interna di istituto, in quanto punteggi e posizioni potrebbero cambiare in base agli eventuali nuovi titoli acquisiti dai docenti interessati); avviene in base alla graduatoria interna aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati al 31/08 (nel nostro caso al 31/08/2024) e ove includere a pettine i docenti entrati in organico il precedente primo settembre (nel caso specifico dal 01/09/2023); spetta al docente ultimo in graduatoria; può riguardare anche i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22, che sono esclusi dalla predetta graduatoria (li riguarda solo nel caso in cui il completamento della cattedra esterna sia nello stesso comune della scuola interessata, dov’è dunque la titolarità della COE). In caso di più docenti che volontariamente intendono essere assegnati sulla COE, si dovranno seguire modalità e criteri (di applicazione delle precedenze indicate nell’articolo 13/1 del CCNI o di altre agevolazioni di legge), definiti dalla dalla contrattazione d’istituto. Qualora, invece, l’ATP non riuscisse a creare la COE, per cui per la classe di concorso in questione si perderebbe il posto intero o comunque la titolarità (magari restano delle ore, utilizzate come completamento di un’altra COE con titolarità in altra scuola), si avrebbe un docente soprannumerario: l’ultimo nella graduatoria interna di istituto. Tale docente potrà presentare domanda di mobilità condizionata o meno al permanere della situazione di soprannumero oppure non presentare domanda e quindi essere trasferito d’ufficio. In definitiva, se nella scuola della lettrice vi sarà una contrazione di organico relativa alla sua classe di concorso e la stessa sarà ultima nella graduatoria interna di istituto: sarà assegnata sulla COE oppure dichiarata perdente posto (secondo quanto detto prima). Viceversa, ossia qualora non sia ultima in graduatoria, resterà nell’attuale scuola di titolarità su una COI.
D3. In caso ci fossero, potrei modificare il mio part time verticale passando da 12 a 15 ore?
R3. La modifica è possibile, ferme restando le seguenti condizioni: per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa; si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo; nella scuola secondaria deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
D4. Non c’è alcuna possibilità che si possano avere 15 h + 3 a disposizione per attività opzionali o potenziamento?
R4. Come leggiamo nell’annuale nota sulle supplenze, la possibilità di costituire cattedre con 15 è prevista per la sola scuola secondaria di secondo grado e a determinate condizioni, nello specifico quando non si può costituire la cattedra di 18 ore, nemmeno ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare. L’orario necessario a completare la cattedra (e quindi svolgere 18 ore settimanali) potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF. Anche in tal caso è l’ATP che costituisce tale tipologia di cattedra.
Concludiamo affermando e ribadendo che, se la nostra lettrice non è ultima in graduatoria, non le spetterà la COE né può essere perdente posto solo perché in part-time. La stessa, infatti, sarà graduata come tutti gli altri docenti della scuola. La lettrice, infatti, come tutti i docenti in part-time, è titolare su una cattedra completa e momentaneamente usufruisce dell’istituto in esame. Le ore della cattedra lasciate dal titolare (ossia dal docente in part-time) sono coperte tramite incarichi di supplenza: se trattasi di spezzoni pari o inferiori a sei ore, che non concorrono a costituire cattedra o posto interi, sono assegnati dal dirigente scolastico sino al 30/06; se trattasi di spezzoni superiori a 6 ore sono assegnati da GaE e GPS (ciò entro il 31/12 di ciascun anno; dopo tale data la supplenza è assegnata dalla graduatoria di istituto). Quando la lettrice ritornerà a tempo pieno, non vi sarà più la supplenza.
Per completezza di informazione, infine, ricordiamo sinteticamente come quando e da chi è composta la graduatoria interna di istituto.
Graduatoria interna
A quale fine
Le graduatorie interne di istituto sono redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.
Chi va inserito
Le graduatorie interne di istituto sono redatte, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola. Nelle graduatorie sono inseriti i docenti di ruolo titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola. Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità.
Come
I docenti interessati sono graduati in base ai punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25, con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, comprendente le seguenti voci:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento);
- titoli generali.
Quando
Il dirigente scolastico procede alla redazione e pubblicazione delle suddette graduatorie, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data naturalmente ancora da definire).
Chi va escluso
Come si legge nell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, non vanno inseriti nelle graduatorie interne di istituto, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Nello specifico, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, i docenti in possesso di una delle seguenti precedenze:
- Punto I “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”
- Punto III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”
- Punto IV “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”
- VII “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”
NB: quanto detto sulla base del CCNI 2022/25 per cui, qualora vi fossero delle novità in materia, le riferiremo immediatamente.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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