Docenti in malattia per un periodo inferiore o superiore a 10 giorni: quanto denaro viene trattenuto?

È una domanda spesso presente nei corridoi delle istituzioni scolastiche e le leggende metropolitane su questo argomento proliferano. Ecco come funziona la decurtazione economica riguardo le assenze per malattia, con proroga o meno, inferiori e superiori ai 10 giorni.
Giorni di malattia – Normativa di riferimento – Assenza fino a 10 giorni
La normativa da prendere in considerazione è sicuramente quella contenuta nell’art. 71, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che testualmente recita:
“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
Tradotto, significa, che il dipendente pubblico, in caso di assenza per malattia, vedrà decurtata di una piccola cifra la propria retribuzione mensile. Naturalmente quest’ultima sarà direttamente proporzionale al numero dei giorni di mancato lavoro. Più giorni di assenza, maggiore la trattenuta retributiva.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. La trattenuta retributiva è relativa ai primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia, non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno.
Di seguito la tabella con le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo
RPD —> retribuzione professionale per il personale docente;
CIA —> compenso individuale accessorio [per il personale ATA].
Assenze per malattia superiori a 10 giorni
- Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
- Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.
Quindi dopo l’11 esimo giorno di assenza per malattia, piena retribuzione
Ciò viene chiarito anche dalla circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica:
“[…] nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni – ad esempio per undici giorni o più – i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. Quindi i docenti avranno piena retribuzione a partire dall’undicesimo giorno.“
In caso di proroga della malattia [oltre 10 giorni]
Con la medesima circolare di cui sopra viene precisato che, quanto all’individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa [“malattia protratta”].
In base alla norma, nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno.
A proposito di ciò una docente ci ha inviato una email in redazione esponendoci il suo caso:
“Sono stata al pronto soccorso perché non stavo bene e mi hanno dato 7 giorni di riposo. Dopo la settimana ho fatto fare dal medico curante il proseguo di malattia per altri 10 giorni.
La domanda mia è questa: quanto al giorno mi trattengono in busta paga?”
In tal caso il periodo di malattia è considerato continuativo ed è corrispondente ad un periodo di 17 giorni*. Quindi, come è ovvio, rientriamo nell’ambito normativo della malattia superiore a 10 giorni. La nostra insegnante dunque vedrà decurtarsi una determinata cifra economica per ognuno dei primi 10 giorni, dopodiché, a partire dall’11esimo giorno la retribuzione non verrà più “compromessa” e sarà piena-compresa del trattamento accessorio variabile. Ricordiamo che l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, non corrisponde necessariamente al “ricovero ospedaliero” in quanto per quest’ultimo si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore e di conseguenza per Legge non verrebbe applicata la decurtazione economica.