Docenti in assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo: il servizio non sostituisce la specializzazione

Il docente, che ha ottenuto l’assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo, non può per questo chiedere trasferimento o passaggio di ruolo su sostegno senza specializzazione.
Rispondiamo ad un quesito posto in merito in redazione, ricordando dapprima la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo, prevista dal CCNI 2019/22, nonché i requisiti richiesti per il trasferimento e per il passaggio di ruolo su posto di sostegno.
Assegnazione su sostegno senza titolo
La possibilità di chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno è prevista dal CCNI 2019/22, che ha disciplinato anche i movimenti per l’a.s. 2023/24 in virtù dell’intesa MIM-OOSS del 13/06/23 e che dovrà essere riscritto, in quanto ormai scaduto e per recepire il nuovo quadro normativo relativo ai vincoli.
Nello specifico, è l’articolo 7, comma 14, del citato CCNI 2019/22 a fornire disposizioni sulla suddetta possibilità di chiedere assegnazione provvisoria solo interprovinciale su posto di sostegno, senza titolo di specializzazione. Di seguito criteri e condizioni:
- è possibile chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza titolo, esclusivamente interprovinciale (quindi non si può presentare domanda per la provincia di titolarità);
- si può presentare la suddetta domanda, solo a condizione che gli interessati: stiano per per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno oppure, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su sostegno, anche a tempo determinato (non è richiesto un servizio nello specifico grado);
- nell’ambito di tale movimento, hanno la priorità i beneficiari delle precedenze previste per: docenti-genitori, anche adottivi o affidati, di soggetto con grave disabilità (anche rivedibile, purché il riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria); i docenti con figli sino a 6 anni; i docenti con figli sino a 12 anni;
- l’assegnazione in esame è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive;
- la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno senza titolo è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento relativamente al quale si è titolari. Pertanto, non si può chiedere la predetta assegnazione, senza chiederla per la classe di concorso/posto di titolarità.
Quanto detto in virtù del CCNI 2019/22, attendiamo per sapere se il prossimo contratto conterrà la medesima disposizioni e le eventuali modalità applicative.
Requisiti trasferimento e passaggio ruolo su sostegno
Trasferimento
Le disposizioni relative ai posti di sostegno sono dettate dagli articolo 23, 24, 25 e 26 del CCNI 2022/25, ove leggiamo che i predetti posti si possono assegnare soltanto al personale in possesso del relativo titolo di specializzazione.
Passaggio di ruolo
I requisiti richiesti per il passaggio di ruolo su posto di sostegno sono indicati nell’art. 4 del CCNI 2022/25 e sono i seguenti (da possedere congiuntamente):
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di titolarità, al momento della presentazione della domanda;
- abilitazione per il grado di istruzione richiesto (nel caso della secondaria coincide con l’abilitazione per una classe di concorso del grado richiesto);
- titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Quesito
Cos chiede una nostra lettrice:
Sono una insegnante di ruolo sulla primaria, posto comune. Sono rimasta per 3 anni sulla sede di vincita concorso e quest’anno chiedendo l’assegnazione provvisoria nel mio paese, mi sono trovata a lavorare sul posto di sostegno alla scuola dell’infanzia. Ho fatto di nuovo domanda di assegnazione provvisoria perché mi piacerebbe molto rimanere dove ho lavorato quest’anno per continuare a seguire la bambina.
La mia domanda è: posso chiedere un passaggio di ruolo da classe comune a sostegno senza fare il TFA?
Non avrei diritto in quanto docente di ruolo ad una formazione on the job per conseguire una specializzazione o comunque per rimanere sul posto di sostegno?
La risposta alla domanda è negativa, per cui la lettrice non può chiedere:
- né trasferimento su posto di sostegno alla primaria dov’è titolare, in quanto priva del relativo titolo di specializzazione;
- né passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, in quanto priva del relativo titolo di specializzazione (mentre dovrebbe essere in possesso dell’abilitazione per tale grado di istruzione).
Quanto alla formazione on the job per conseguire una specializzazione o comunque per rimanere sul posto di sostegno, non è previsto che si assegni un movimento (trasferimento/passaggio) e poi si faccia conseguire il titolo. Pertanto, la nostra lettrice dovrà dapprima conseguire la specializzazione su sostegno (infanzia e/o primaria) e poi chiedere i suddetti movimenti. E’ prevista, tuttavia, nel succitato CCNI (art. 23/16) una deroga per i docenti partecipanti ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla O.M. sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI. Ma questo non è il caso della lettrice.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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