Docenti in anno di prova 2021: lezioni in DAD, attività asincrone, riunioni da remoto. Valide per contare i 180 giorni di servizio, di cui 120 per attività didattiche
Molti insegnanti neo assunti in ruolo 2020/21 si sono domandati nelle ultime settimane se sono previsti dei mutamenti ai tempi della Pandemia in riferimento alla valutazione dell’anno di prova e al calcolo dei giorni utili alla sua validità. Un giorno di lezione in DAD equivale ad un giorno di lavoro svolto in DIP? Tutte le condizioni per la conferma in ruolo.
Quesiti dei lettori – Validità anno di prova per i docenti neoimmessi ai tempi del COVID
Un affezionata docente ci chiede un parere:
“Buongiorno, sono una docente assunta in ruolo nella scuola primaria, posto comune, in data 01/09/2020 e sto svolgendo l’anno di prova. Vorrei chiedere 2 informazioni per me importanti:
- a causa della positività al covid di mio marito, sono stata in quarantena 21 giorni, durante i quali, per tre volte alla settimana, ho fatto lezione in dad, non essendo io mai stata positiva e non avendo inviato mai certificato di malattia. I giorni di lezione in dad mi verranno riconosciuti ai fini del conteggio dei 120 e 180 giorni per l’anno di prova? E i giorni in cui non ho svolto la dad, (mi hanno detto che restavo”a disposizione”) come verranno conteggiati?
- vivo in una provincia in cui dal 2 marzo la scuola in presenza è sospesa, ma noi docenti dobbiamo svolgere la dad da scuola e seguire h e bes. Alcune colleghe hanno chiesto di fare la dad da casa perché hanno figli minori. Chiedo quindi, qualora fosse concesso anche a me di lavorare da casa, come verrebbero conteggiati i 120 e 180 giorni per l’anno di prova? Le lezioni in dad di 1 ora avrebbero la validità della giornata in presenza? E quelli non in dad come verrebbero calcolati?
Ho provato a chiedere alla mia segreteria e a un sindacato che mi hanno risposto cose diametralmente opposte e vorrei anche un riferimento normativo a cui appellarsi in caso di contestazione nei miei confronti. Grazie.”
Il periodo di prova del docente neoimmesso in ruolo – Riferimenti normativi
Il personale docente, nel momento in cui viene assunto in ruolo, stipula un contratto di lavoro indeterminato e la successiva conferma in ruolo avviene dopo aver sostenuto il periodo di prova così come previsto dal Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, meglio noto come Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
È stata la Legge 107/2015 – art. 1 commi 116-119 – che ha dato delle direttive specifiche all’anno di formazione e di prova del docente neoassunto, il quale deve dimostrare di essere in grado di applicare le proprie competenze, non solo a livello professionale, ma anche di tipo progettuale, valutativo e organizzativo.
A regolamentare il periodo di prova del docente neoassunto in ruolo è il Decreto ministeriale n. 850/2015 contenente: “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”
Chi deve svolgere l’anno di prova?
- Neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
- I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno
svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 – percorso annuale FIT.
Chi non deve svolgere l’anno di prova?
I docenti
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- ià immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
L’anno di prova può essere rimandato?
Sì, in quanto il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia (o comunque motivi giustificati) può rinviarlo agli anni successivi, senza particolari limiti.
Anno di prova per docenti “fragili”
Il Ministero ha chiarito con circolare dell’11 settembre 2020 “Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.”
Quando si considera valido l’anno di prova?
La legge 107/2015 ha previsto che per rendere valido l’anno di prova sono indispensabili 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche.
La norma specifica con chiarezza quali siano i giorni che vanno computati nei 180 giorni:
- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
- il periodo antecedente l’inizio delle lezioni (dal 1° settembre) se sono previste attività di programmazione didattica;
- i periodi di interruzione dell’attività didattica dovute a ragioni di pubblico servizio;
- i giorni dedicati a esami e scrutini, compresi gli esami di stato;
- il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di gestazione;
- la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
- il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1/7/1979)
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nei 180 giorni non vanno invece considerati:
- le ferie;
- le assenze per malattia (compreso l’infortunio);
- l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
- le vacanze estive;
- i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
- il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
- i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto…).
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Nel caso che il docente per i motivi sopra elencati non possa svolgere l’anno di prova e formazione, dovrà ad ogni modo giustificare le sue assenze, sarà il dirigente a prenderne atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.
Risposta al quesito – In tempi di Pandemia – Validità anno di prova
Molti insegnanti neo assunti in ruolo si sono domandati negli ultimi mesi se sono previsti dei mutamenti ai tempi della Pandemia in riferimento alla valutazione dell’anno di prova e per il calcolo dei giorni utili alla sua validità. In realtà tutte le attività svolte a distanza/online – lezioni, attività collegiali o di formazione, sono considerate a tutti gli effetti utili al superamento dell’anno di prova. Quindi da un punto di vista normativo valgono le disposizioni che valevano nell’epoca immediatamente antecedente al COVID-19.
La nota ministeriale in data 27-03-2020, ad un mese circa dall’inizio della tragedia pandemica che oggi ha visto oltrepassare la cifra 100.000 morti, è l’ultimo dei riferimenti legislativi in materia di anno di prova e formazione del docente neoassunto. Oltre a specificare l’utilizzo massivo della didattica a distanza per le attività di formazione, laboratori etc, nulla fu accennato in merito a possibili cambiamenti in materia di validità dell’anno di prova.
Quindi vale quanto regolamentato dal già citato Decreto ministeriale n. 850/2015. In sostanza, tutti i giorni in cui si svolge lezione anche con la dad o si tengono lezioni in modalità asincrona, ma anche i giorni in cui si partecipa da remoto ad attività collegiali o di formazione, sono utili al superamento dell’anno di prova e annessa validità.
Procediamo ad una risposta sintetica per ogni domanda presente nel quesito
- I giorni di lezione in dad mi verranno riconosciuti ai fini del conteggio dei 120 e 180 giorni per l’anno di prova? Si.
- E i giorni in cui non ho svolto la dad, (mi hanno detto che restavo”a disposizione”) come verranno conteggiati? È servizio a tutti gli effetti, anche se a disposizione e non utilizzati in quella specifica giornata o ora lavorativa.
- Chiedo quindi, qualora fosse concesso anche a me di lavorare da casa, come verrebbero conteggiati i 120 e 180 giorni per l’anno di prova? Nella medesima maniera del lavoro svolto in presenza.
- Le lezioni in dad di 1 ora avrebbero la validità della giornata in presenza? Per prassi ormai consolidata, nelle istituzioni scolastiche ed annessi documenti – contrattazione integrativa di istituto, regolamento di istituto o il PSDDI – non è prevista la possibilità di svolgimento per il docente di una giornata lavorativa contenente una sola ora di servizio, che sia in DAD o in DIP. Ad ogni modo, nessuna legge vieta ciò, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale dei docenti come previsto dall’articolo 28 del CCNL. La giornata lavorativa del docente con un’unica lezione in DAD di un’ora, ci risulta essere valida ai fini del conteggio dei giorni di attività didattica per la validità dell’anno di prova.
- E quelli non in dad come verrebbero calcolati? Secondo le normali disposizioni già citate sopra e contenute nel D.M. 850/2015.