Docenti impegnati dal 1° settembre per i recuperi degli apprendimenti: non ci sarà retribuzione

Nulla da fare: nessuna modifica per quanto concerne le attività di recupero degli apprendimenti da svolgersi dal 1° di settembre. Il testo del decreto sostegni bis è rimasto intatto in questa parte e dunque sarà un avvio di anno scolastico caldo per gli insegnanti.
Il testo del decreto sostegni bis licenziato dal Governo lo scorso maggio, prevedeva infatti al comma 1 dell’articolo 58, lettera c la seguente indicazione: “a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.
Ignorati gli emendamenti per modificare la norma
Come abbiamo spiegato in precedenza, in base a quanto contenuto nella relazione tecnica del decreto sostegni bis, queste attività non vengono considerate dal Ministero dell’Economia come attività aggiuntive all’insegnamento e quindi non vanno retribuite.
In verità erano stati presentati emendamenti per modificare tale norma: la proposta era stata del gruppo “L’Alternativa c’è”, che chiedeva di retribuire tali attività di docenza, chiedendo di applicare il contratto collettivo nazionale nella parte relativa alle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente. Anche Leu aveva proposto l’abrogazione di tale disposizione. Ma alla fine non si è intervenuto in tal senso.
I sindacati: intromissione contrattuale
I sindacati hanno già espresso la contrarietà a questa norma proprio perchè andrebbe a violare le regole contrattuali: infatti, dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni le attività dei docenti riguardano quelle “funzionali” nelle 40 ore + 40 previste da contratto e deliberate dal Collegio dei docenti.
Il resto, bisogna che venga considerata come attività aggiuntiva e di conseguenza retribuita, perché non è da considerarsi attività di insegnamento, la quale coincide con l’inizio delle lezioni, né funzionale ad essa, per cui non può essere considerata attività ordinaria. Si tratta per i sindacati di una vera e propria intromissione nelle regole contrattuali.