Docenti immessi in ruolo 2024/25: no assegnazione provvisoria per lo stesso anno. Quando il trasferimento?

In vista delle assunzioni in ruolo a.s. 2024/25, gli interessati iniziano a porsi alcune domande relative all’odine di assunzione dalle varie GM, alla prossima sede assegnata e alla possibilità di spostarsi qualora non gradita.
Immissioni in ruolo a.s. 2024/25
Nel 2024/2025 le immissioni in ruolo si svolgeranno:
- soltanto in via ordinaria (non è stata prorogata la procedura straordinaria di assunzione da GPS), per cui si attingerà per il 50% da GaE e per il 50% da GM. Il 50% di posti destinato alle graduatorie di merito concorsuali è suddiviso tra le varie GM esistenti, secondo diverse percentuali. Al termine di tali assunzioni nella provincia/regione di inclusione in GaE e/o GM, si dovrebbe svolgere la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni (abbiamo usato il condizionale, in quanto era stato presentato un emendamento al DL semplificazioni per l’abolizione della citata Call Veloce, tuttavia nel relativo comunicato del Governo non si fa cenno all’abolizione citata. Attendiamo comunque di conoscere il testo definitivo del provvedimento per confermare o meno quanto detto);
- nel rispetto delle previsioni relative alle assunzioni di cui al PNRR, quale quella relativa all’ordine di assunzione e prevista dall’art. 20/2 del DL 75/2023. Tale decreto ha stabilito che, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, le graduatorie del concorso ordinario 2020 siano utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. A ciò aggiungiamo che il Decreto PNRR (DL 19/2024) ha previsto la possibilità che, con decreto del MIM di concerto con il MEF, si consenta l’anticipazione delle assunzioni anche relative alle annualità successive. Tale anticipazione, precisiamolo, riguarda la time-line concordata con l’UE in merito alle assunzioni in esame: 20 mila docenti entro dicembre 2024; 20 mila docenti entro settembre 2025; 30 mila docenti entro giugno 2026.
Assunzioni da GM 2024/25
In attesa delle indicazioni future del MIM e stando alla normativa vigente, possiamo affermare che, per il 50% delle immissioni in ruolo – a.s. 2024/25 – da effettuare dalle graduatorie di merito concorsuali, le assunzioni nella scuola secondaria avverranno attingendo dalle seguenti GM e secondo le percentuali indicate:
- GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all’assunzione): tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019)
- GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2024/25, il 40% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016 (come si legge nell’art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017); quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
- GM concorso straordinario 2020, cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);
- GM primo concorso PNRR (quello in corso di svolgimento), cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva); dalle GM del concorso in esame si può arrivare ad assumere sino a 20.000 posti dei 44.000 a disposizione. Inoltre, come indicato dall’art. 14/7 del DL 19/2024 (decreto PNRR), nel caso in cui si riesca a rientrare nelle assunzioni preventivate per il 2024/25, le graduatorie del concorso continuerebbero ad essere scorse, anche oltre le 20mila assunzioni preventivate per il 2024 (ciò sarà probabilmente possibile, quando saranno pronte anche le GM del secondo concorso PNRR, che dovrebbe essere bandito il prossimo autunno).
- GM concorso ordinario 2020, cui destinare i posti residui di cui al punto 4.
Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo
Quesito 1
Sono collocata in buona posizione per l’assunzione in ruolo da GM 2020 scuola secondaria. Ho letto da qualche parte che le GM 2020 saranno utilizzate in subordine alle nuove graduatorie. E’ così? Come sarà l’ordine di assunzione dalle diverse GM ancora presenti?
Sì, come detto sopra, le graduatorie del concorso ordinario 2020 saranno utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Dunque, come dice anche le lettrice, le GM 2020 saranno utilizzate in subordine rispetto alle GM dei concorsi PNRR (per le assunzioni 2024/25 dovrebbe essere pronta la GM del concorso in atto). Quanto all’ordine di assunzione è quello sopra riportato (con le relative percentuali di posti indicati): 1. GM 2016; 2. GM 2018; 3. GM concorso straordinario 2020; 4. GM primo concorso PNRR; GM ordinario 2020.
Per completezza di informazione, ricordiamo che le GM del concorso ordinario 2020 sono state integrate con gli aspiranti idonei, ossia con coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi (ai sensi dell’articolo 47, comma 11, del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022) e sono diventate ad esaurimento (comprese quelle STEM), per cui tutti i vincitori e idonei saranno assunti in ruolo (art. 20/2 DL n. 75/2023 ).
Quesito 2
Sono una docente in attesa di entrare in ruolo alle superiori su cdc A18, avendo vinto il concorso ordinario 2020 per la scuola secondaria di 2 grado in Campania. Sono 7 in graduatoria su 14 vincitori. L’anno scorso a settembre sono stati immessi in ruolo i primi 4 + una riservista. Quest’anno, a settembre 2024, spero di poter iniziare l’anno di prova. Il mio quesito è questo: se, nonostante le mie preferenze espresse, mi verrà assegnata una cattedra in una provincia diversa da quella in cui risiedo, ovvero Napoli, avendo io marito e due figli di 11 e 7 anni residenti con me a Napoli, mi sarebbe possibile chiedere da subito di svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria presso una scuola della mia provincia di residenza? Grazie in anticipo per la cortese risposta.
Rispondiamo alla lettrice che, quando si presenteranno le domande di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 (in estate), la stessa sarà ancora una docente a tempo determinato, in attesa dell’individuazione per l’immissione in ruolo, per cui non potrà presentare l’istanza. Ciò in virtù anche dell’altra disposizione di cui al CCNI 2019/22 (che dovrà essere riscritto), in base alla quale può partecipare all’assegnazione provvisoria (ricorrendone i previsti motivi) il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’a.s. per il quale si effettuano i movimenti, per cui: il docente assunto nel 2024/25 non può presentare domanda di assegnazione provvisoria, in quanto l’anno di assunzione coincide con quello per cui si presentano i movimenti (stando sempre alla normativa attuale). Se la lettrice non potrà partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, potrà invece partecipare nel corso dell’a.s. 2024/25 ai trasferimenti per l’a.s. 2025/26, in virtù delle deroghe di cui al CCNL 2019/21, recepite nel CCNI 2022/25 tramite l’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024. La lettrice rientra nella deroga prevista per i genitori di figli di età inferiore ai 12 anni. Quindi potrà presentare istanza, superando il previsto blocco per i neoassunti.
La stessa, inoltre, pur essendo vincolata (quando lo sarà) in quanto neoassunta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 399/3 de D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, può presentare comunque domanda di assegnazione provvisoria provinciale (sempre ricorrendo previsti motivi). La lettrice, infine, considerato che le deroghe succitate dovrebbero essere applicate anche alla mobilità annuale, il prossimo anno (nel 2024/25 per il 2025/26) dovrebbe poter presentare assegnazione provvisoria interprovinciale (oltre che, come detto sopra, la domanda di trasferimento).
I neoassunti che, invece, non rientrano in nessuna delle succitate deroghe, sono tenuti a restare per tre anni scolastici, compreso quello di prova, nella scuola di assunzione. Durante i tre anni di vincolo, è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale, nonché accettare supplenza per altro grado/classe di concorso/tipologia di posto. Quest’ultima facoltà è esercitabile solo dopo il superamento dell’anno di prova (art. 3/3 DM 123/2023).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido”
La semplificazione del testo per scopi didattici: indicazioni e suggerimenti operativi. 3 webinar, prima lezione introduttiva gratuita
Orizzonte Scuola PLUS
Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti
Concorso a Cattedra, PNRR3: Libro Studio Rapido, con simulatore contenente 7mila quesiti + 100 mappe mentali interattive per velocizzare lo studio. Offerta limitata
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.