Docenti guariti da COVID, svolgono altre mansioni? “Favorire continuità didattica”, Circolare USR Marche a Dirigenti

C’è molte confusione sul fronte tempistiche vaccinazione per i docenti guariti da COVID. Una Nota dell’USR Marche prova a fornire precisazioni, ma il problema sta a monte e dal Ministero non si interviene per chiarire il da farsi mettendo a rischio la continuità didattica degli studenti.
Di cosa si tratta
Di giorno in giorno aumentano le segnalazioni di docenti che dopo aver contratto il COVID vengono allontanati dalle classi perché “non in regola con gli obblighi vaccinali”. In realtà, la questione è molto più complessa di quanto si possa pensare. Si tratta di docenti non vaccinati o vaccinati ma guariti dal COVID che risultano inadempienti agli obblighi perché il sistema Ministeriale di controllo li marchia con un bollino rosso. Il motivo? I docenti non vaccinati risultano fuori obbligo dopo appena 90 giorni dalla guarigione, mentre i “bidosati” risultano inadempienti dopo 120 giorni. E questo nonostante il loro green pass per legge sia valido 180 giorni.
Caos didattica
Ciò ha costretto molti dirigenti , sebbene con green pass valido, ad utilizzare tali docenti in altre mansioni, con danni alla continuità didattica, senza considerarsi l’avvicinamento degli scrutini e degli esami di Stato.
L’avvicendamento di tentativi di interpretazione e chiarimenti
Non ci sono dubbi, se il bollino è rosso (secondo il SIDI del Ministero) non puoi entrare in classe e ti utilizzo in altre mansioni (c’è la biblioteca da riordinare). Questa era stata la prima interpretazione data dall’USR Marche giorno 2 maggio. Nota che era diventata punto di riferimento nell’interpretare una FaQ Ministeriale. FaQ che, nella realtà delle cose, fornisce indicazioni talmente vaghe da non dare alcuna indicazione.
L’USR Veneto, da canto suo, ha interpretato in questo modo “i docenti non vaccinati e guariti dall’infezione da SARS-CoV-2 potranno svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni esibendo il certificato di differimento vaccinale rilasciato dal proprio MMG curante oppure idonea documentazione attestante l’avvenuta guarigione e tale da permettere al Dirigente scolastico di verificare le tempistiche per assolvere all’obbligo, vigente fino al 15 giugno.”
La nuova circolare dell’USR Marche, la continuità didattica e la causa giustificativa
Giorno 10 di Maggio l’USR Marche divulga una nuova Circolare con precisazioni sulla gestione del personale scolastico con certificato da guarigione. La Circolare richiama la triste FaQ del Ministero e fornisce indicazioni ai Dirigenti, sottolineando che spetta loro la “verifica circa il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante la funzione SIDI, con conseguenti determinazioni, fermo restando i casi accertati in cui il dipendente presenti cause giustificative.”
Insomma, se il SIDI ti marchia con bollino rosso e in teoria non puoi entrare in classe, non sarai utilizzato in biblioteca per riordinare i libri se hai una “causa giustificativa“.
Domanda, essere guarito da COVID ed essere trascorsi 90 giorno o 120 giorni (il green pass, comunque, è valido), rappresenta una “causa giustificativa“? Non si evince.
Si evince, invece, (anzi, si legge chiaramente) che i Dirigenti Scolastici vengono invitati ad “adottare ogni utile azione al fine di favorire il mantenimento della continuità didattica con attenzione altresì alla prosecuzione dei percorsi didattici in essere nelle classi“.
Il Ministero non interviene
Perché con green pass valido il docente viene bollinato come inadempiente dopo 90 o 120 giorni? Questi docenti, con green pass valido, ma bollinati possono continuare a fare didattica portando a fine anno scolastico i propri studenti e garantendo la continuità didattica? Queste sarebbero le domande alle quali una FaQ del Ministero dovrebbe rispondere. Ad ogni modo, il buonsenso direbbe di sì, il SIDI dice di no, gli USR fanno ciò che possono per garantire un sacrosanto diritto, che è quello della continuità didattica.