Docenti già abilitati o specializzati: 30 CFU, con 120 ore di tirocinio per conseguire abilitazione per altra classe di concorso. NOVITÀ
Una importante novità arriva dal maxiemendamento approvato nelle commissioni I e VII al testo del DL 36/2022. Si tratta di un argomento già presente nel testo iniziale proposto dal Ministro, ma che adesso viene approfondito e reso in maniera più specifica.
La risposta ai docenti in attesa di conseguire una abilitazione per altra classe di concorso
Ad essere interessati i docenti già in possesso di abilitazione per un’altra classe di concorso o grado di istruzione, o specializzati sostegno ma non abilitati.
Si tratta, in gran parte, di docenti in attesa della procedura straordinaria di cui al DD n. 497 del 28 aprile 2020, per la quale è stata presentata domanda entro il 15 luglio 2020 e pagato il contributo di segreteria di 15 euro.
Da allora la procedura è sparita dal radar dei concorsi da attivare, fino al Decreto Sostegni bis del maggio 2022, che ne ha eliminato la parte di formazione e di fatto quindi rendendo monca tutta la procedura.
Adesso, forse, la soluzione definitiva.
Questo il testo approvato nel maxiemendamento al DL 36/2022 nelle commissioni.
Ricordiamo che il testo adesso dovrà passare in Aula al Senato per l’approvazione finale definitiva. Non si può escludere che alcuni dei temi elencati in questo articolo possano subire delle modifiche.
“4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore”
Quindi il percorso per l’acquisizione di un’ulteriore abilitazione diventa di 30 CFU, di cui
- 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
- 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore
Il testo non prevede, in questa stesura, limiti ai posti disponibili né prove in ingresso. Saranno comunque i decreti del Ministero a chiarire le modalità.
Attendiamo l’approvazione definitiva per la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” dovrà avvenire entro il prossimo 29 giugno per evitare che decada.
SCARICA IL TESTO del maxiemendamento