Docenti FIT, titolarità e mobilità: differenze tra chi sta svolgendo il percorso e chi deve ancora iniziarlo
La legge di bilancio 2019 ha novellato il sistema di reclutamento della scuola secondaria delineato dal D.lgs. n. 59/2017, intervenendo anche su una procedura concorsuale in atto, ossia il concorso 2018 riservato ai docenti abilitati.
Ricordiamo quale percorso è previsto per i docenti già avviati al FIT, quale sarà il percorso per chi non vi è stato ancora avviato e quali vincoli presentano l’uno e l’altro in tema di mobilità.
Concorso 2018: novità e conferme legge bilancio
La legge di bilancio, riguardo ai docenti che hanno partecipato al concorso riservato del 2018, ha così previsto (comma 795):
Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.
I docenti già avviati al FIT 2018/19, dunque, saranno soggetti alle “vecchie” disposizioni del D.lgs. n. 59/2017, eccetto la possibilità di ripetere il percorso, mentre coloro i quali non sono stati ancora avviati al FIT saranno soggetti alle nuove misure secondo quanto disposto dalla legge di bilancio.
Docenti FIT 2018/19: percorso senza modifiche
In sintesi, il percorso che porterà all’assunzione in ruolo dei summenzionati docenti ammessi al FIT 2018/19, è stato (e sarà per l’ultimo punto) il seguente:
- svolgimento concorso e ingresso nelle GMRE;
- immissione al III anno FIT con contratto a tempo determinato;
- assunzione in ruolo previo superamento del predetto III anno FIT;
- possibilità di ripetere il III anno FIT.
Docenti non ancora avviati al FIT: percorso annuale di formazione e prova
I docenti non ancora avviati al percorso FIT, come detto sopra, saranno sottoposti alle nuove disposizioni, per cui il loro percorso sarà (è stato per il primo punto) il seguente:
- svolgimento concorso e ingresso nelle GMRE;
- assunzione in ruolo dalle GMRE (non dunque con contratto a tempo determinato);
- percorso annuale di formazione e prova;
- conferma in ruolo, previo superamento del predetto percorso.
Docenti già avviati al FIT 2018/19: assegnazione sede e mobilità
Per i docenti già avviati al FIT, cui si applicano le vecchie disposizioni, in tema di assegnazione della sede è previsto che vengano assegnati all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e’ attribuito un incarico triennale ai sensi dell’articolo 1, commi dal 79 all’82, della legge 13 luglio 2015, n. 107 . Così leggiamo nell’articolo 13 del “vecchio” decreto 59/2017.
Tale disposizione, relativa all’assegnazione all’ambito territoriale presso cui è stato svolto il terzo anno FIT, è stata superata dal CCNI sulla mobilità, secondo cui i docenti FIT 2018 assumono la titolarità nella scuola di attualità servizio (o in una scuola della provincia in caso di contrazione di organico nella predetta scuola).
Diversi docenti ci chiedono se, una volta acquisita la titolarità sulla scuola di servizio nel 2019/20, potranno presentare domanda di mobilità per il 2020/21. La risposta è affermativa, almeno da come si evince dalla lettura della normativa sopra riportata, in quanto:
- il vincolo di 4 anni oltre a quello di prova è previsto per i docenti assunti con le nuove disposizioni del D.lgs. 59/2017;
- il vincolo triennale previsto dal CCNI sulla mobilità si applica a chi ottiene il movimento (trasferimento/passaggio) su una delle preferenze puntuali espresse o nel comune di titolarità.
Docenti non ancora avviati al FIT: mobilità
Come detto sopra, la legge di bilancio prevede che ai docenti non ancora avviati al FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 …
Ecco cosa prevede, in tema di assegnazione della sede e mobilità, il novellato D.lgs. 59/2017:
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Secondo le nuove disposizioni (articolo 13 comma 3), dunque, i docenti che saranno avviati al III anno FIT o meglio al nuovo percorso annuale di formazione e prova, una volta superato tale percorso, dovranno permanere per altri quattro anni nella stessa scuola, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso. Pertanto potranno presentare domanda di mobilità soltanto dopo 5 anni (un anno di prova più altri quattro).