Docenti e ATA, si presentano due domande per la pensione: quella di cessazione entro il 21 ottobre su Istanze online

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante le cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2023, ed ha fornito le relative istruzioni con la nota n. 31924 dell’8 settembre u.s. Si presentano due domande: ecco quali e quando.
Domande
Il personale docente, educativo e ATA interessato ( e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:
- domanda di cessazione dal servizio
- domanda di pensione
Domande di cessazione
Le domande di cessazione vanno presentate, entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, dove gli interessati trovano tre differenti istanze: la prima va presentata per le cessazioni ordinarie; la seconda e la terza per quota 100 e quota 102.
Cessazioni ordinarie
All’interno della prima domanda (cessazioni ordinarie) sono presenti tre “opzioni”:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); Tale domanda va presentata:
– da chi, entro il 31 dicembre 2023, compia 67 anni d’età e maturi un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (chi compie i 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 è collato a riposo d’ufficio);
– da chi, entro il 31 dicembre 2023, maturi un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi, anzianità che scende a 41 anni e 10 mesi per le donne;
– dai docenti di scuola dell’infanzia, che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci e che maturino, entro il 31 agosto 2023, un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e compiano, entro il 31 dicembre 2023, 66 anni e 7 mesi d’età.
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna). Tale domanda va presentata:
– dalle sole lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e abbiano compiuto 58 anni di età.
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda e la terza domanda vanno presentate per quota 100 e 102:
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021). Tale domanda va presentata:
– dal personale che, entro il 31 dicembre 2021, abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 38 anni ed abbia compiuto 62 anni d’età;
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022). Tale domanda va presentata:
– dal personale che, entro il 31 dicembre 2022, maturi un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e compia 64 anni d’età.
Domanda pensione
Oltre alla domanda di cessazione dal servizio, gli interessati devono presentare istanza di pensione all’Inps, tramite una delle seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell’Istituto tramite uno dei previsti sistemi di autenticazione alternativi, attualmente accettati dall’INPS [Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); Carta d’Identità Elettronica (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS)];
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Nella nota succitata non è indicato un termine ultimo di presentazione dell’istanza in esame, tuttavia, affinché la pensione sia liquidata a partire dal 1° settembre 2023, la stessa (domanda) va presentata almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico.