Docenti e ATA precari con più di 36 mesi di servizio: chi potrà essere risarcito. Indicazioni per cattedre al 30 giugno o supplenze temporanee
E’ stata depositata ieri la sentenza della Corte di Cassazione che fa il punto sulle regole da applicare a docenti e ATA assunti con contratto a tempo determinato.
La sentenza fa proprio una sintesi dei casi che si possono determinare.
Il punto fondamentale è l‘illegittimità della reiterazione per una durata complessiva, anche non continuativa, oltre i 36 mesi di servizio, per il personale docente e ATA assunto a tempo determinato su cattedre al 31 agosto, cioè vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.
Il termine di partenza per tale illegittimità è il 10 luglio 2001.
Tale illegittimità non consente di trasformare il rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato.
La legge 107/2015, con il piano straordinario di assunzioni riservato ai docenti, è intervenuta – a parere della Cassazione – in modo proporzionato, effettivo e sufficiente.
Ma
qualunque precario, per i dieci anni precedenti può chiedere gli stessi scatti di anzianità del personale assunto a tempo indeterminato, mentre chi è di ruolo può ricorrere per ottenere per intero il riconoscimento di tutto il servizio preruolo
Per il personale ATA invece l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la richiesta di risarcimento del danno.
Ai docenti e il personale ATA, che abbiano già superato i 36 mesi di servizio ma che non siano stati stabilizzati, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Infine, per le supplenze al 30 giugno (organico di fatto) o supplenze temporanee, spetta al lavoratore provare l’uso distorto delle supplenze, dimostrando anche le ragioni concrete dell’abuso.
Ecco la prima sentenza in merito
http://www.orizzontescuola.it/precariato-anief-si-in-appello-al-risarcimento-del-danno-e-agli-scatti-di-anzianita-per-i-periodi-di-supplenza/