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Part time docenti e ATA, possono richiederlo anche i supplenti al 31 agosto e 30 giugno. No per supplenze brevi

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Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale docenti e ATA: la richiesta può essere avanzata anche dai supplenti al 31 agosto o al 30 giugno, dopo la presa di servizio.

L’annuale circolare sulle supplenze, diramata dal Ministero lo scorso 29 luglio, così dispone

4.1 – CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

“Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente
al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto contodi quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto,vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.”

I dirigenti scolastici, ricevuta una di tali domande, dovranno affidarsi alle comunicazioni degli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale. Se non vi è residuo sul contingente le istanze dovranno essere rigettate.

La richiesta di concessione del tempo parziale può essere avanzata solo dai docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non dai supplenti con incarico temporaneo.

ORARIO DI SERVIZIO

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) ;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell’anno sarà possibile solo se lo consente la programmazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa prevista dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto) , come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61

Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

L’orario di servizio (ovvero i giorni in cui sarà effettuata la prestazione lavorativa) sarà predisposto in relazione alla compatibilità dell’orario richiesto con l’orario definitivo delle lezioni elaborato ad inizio anno scolastico in ciascuna istituzione scolastica. Non è possibile infatti garantire a priori l’impiego in determinati giorni della settimana o in particolari orari giornalieri.

RETRIBUZIONE

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni

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