Docenti e ATA: interdizione post partum e congedo parentale si possono fruire entrambi. Tutte le info

La docente, che si trova in interdizione post partum in seguito all’affido di un neonato, potrà poi fruire del congedo parentale?
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Al momento sto usufruendo del congedo di interdizione post partum. Al termine di questo mi spettano comunque i 30 gg di congedo facoltativo al 100% e poi gli altri al 30%? I 30 gg di malattia sono da considerare annuali ma inteso che scadono al compleanno del bambino o l’anno è inteso come anno scolastico? Grazie
La risposta alla prima domanda è affermativa: al termine dei 7 mesi, la lettrice potrà fruire del congedo parentale. Infatti, interdizione post partum e congedo parentale sono istituti differenti, per cui l’uno non esclude l’altro e nel D.lgs. 151/01 (che disciplina la materia) non c’è alcune divieto in merito. Pertanto la lavoratrice che fruisce dell’interdizione può poi fruire del congedo parentale.
Quanto ai 30 giorni retribuiti di malattia del bambino sino a 3 anni, affermiamo che: per ciascun anno di vita del bambino (compreso il giorno del compleanno) spettano 30 giorni retribuiti di malattia dello stesso. I predetti 30 giorni annuali retribuiti sono calcolati in riferimento agli anni di vita del bambino e non all’anno scolastico.
Ricordiamo di seguito, sinteticamente, in cosa consiste l’interdizione anticipata e post partum, quando e chi vi ricorre.
Interdizione post partum
Cos’è
L’interdizione post partum, come quella anticipata, consiste in un provvedimento di cambio temporaneo di mansione oppure di interdizione da lavoro e si pone la finalità di tutelare la salute della donna e del bambino, sia durante il periodo di gravidanza che fino a sette mesi di età del figlio, come leggiamo nell’articolo 6 del D.lgs. 151/01, i cui commi 1 e 2 così dispongono:
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
Lavori vietati
I lavori per cui è prevista la suddetta tutela sono indicati nell’articolo 7 del citato D.lgs. 151/01, che rinvia al riguardo :
- trasporto e sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi e insalubri, indicati dall’articolo 5 del DPR n. 1026/1976, riportato nell’allegato A al D.lgs. 151/01;
- lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B al D.lgs. 151/01.
Cosa fare
Qualora la lavoratrice svolga uno dei suddetti lavori, la stessa è adibita ad altre mansioni per tutto il periodo per il quale vige il divieto (ossia durante la gravidanza e sino a sette mesi di età del bambino).
Precisiamo che la lavoratrice è, inoltre, spostata ad altre mansioni in tutti i casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su domanda della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della stessa (lavoratrice).
Che succede se la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni? Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo in cui va osservato il divieto (ossia durante la gravidanza e sino a sette mesi di vita del figlio).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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