Docenti e ATA in malattia: con Covid stipendio pieno, con influenza decurtazione Brunetta

Arriva la stagione invernale e con essa le malattie di stagione, associata ancora alla presenza del Covid. Il Ministro Schillaci, in occasione della presentazione della campagna nazionale di vaccinazione per il Covid e per l’influenza ha parlato di fase endemica per il Covid, mentre pochi giorni prima aveva comunicato che a giorni sarà presentato un disegno di legge nel quale si prevederà che gli asintomatici Covid possano rientrare nelle loro attività dopo cinque giorni.
Cosa prevede la normativa in caso di malattia Covid
Se la malattia è da imputare al Covid, essa è equiparata al ricovero ospedaliero pertanto lo stipendio rimane pieno per tutto il periodo di assenza del personale docente e ATA. Questo avviene sia per i 5 giorni obbligatori di isolamento sia eventualmente per il periodo successivo, fino a max 14 giorni, qualora il tampone di controllo dovesse risultare ancora positivo.
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Stipendio pieno
Lo stipendio spettante per queste giornate di malattia è pieno, senza la decurtazione Brunetta che interviene per i primi dieci giorni di assenza in caso di malattia, in quanto l’assenza è equiparata a ricovero ospedaliero.
Lo scorso 5 luglio infatti il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico- Servizio per il trattamento del personale pubblico ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.
“Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Cosa prevede la normativa in caso di malattia per influenza
Qualora invece il malessere sia imputabile a influenza, scatta la cosiddetta “decurtazione Brunetta”
L’art. 71, comma 1, del Decreto Legge n. 112/08 convertito dal Parlamento con alcune modificazioni, nella Legge n. 133/08, prevede che:
- per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Tradotto, significa, che al dipendente pubblico, in caso di assenza per malattia, vedrà decurtata di una piccola cifra la propria retribuzione mensile. Naturalmente quest’ultima sarà direttamente proporzionale al numero dei giorni di mancato lavoro. Più giorni di assenza, maggiore la trattenuta retributiva.
Si tratta di circa 6 o più euro al giorno – in meno sullo stipendio – per gli insegnanti, in base alla fascia stipendiale:
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
Come si calcolano le assenze per malattia di docenti e ATA in ruolo. Con esempi