Docenti e ATA che partecipano a corsi di formazione durante il congedo parentale: chiarimenti utili
Viste le molteplici richieste pervenute, proponiamo qui di seguito alcuni chiarimenti normativi riguardo la possibilità o meno di prendere parte a corsi di formazione organizzati da enti accreditati, istituzioni scolastiche o Università da parte del dipendente scolastico – docente o ATA – che si trovi in godimento dell’istituto del congedo parentale, durante le stesse giornate.
Partiamo dunque dal chiarire gli aspetti cruciali della questione, concludendo con un chiarimento dedicato ai corsi di formazione online.
La formazione: un diritto-dovere.
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
In via prioritaria si dovranno assicurare iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Il congedo parentale.
La tipologia di congedo trova puntuale disciplina nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, che detta norme in materia di congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
L’art. 2 fornisce la definizione utile: per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore per assistere il bambino nei primi suoi dodici anni di vita.
L’incompatibilità dei due istituti.
Preso atto della piena comparazione della partecipazione alle attività di formazione con l’attività di servizio, ai fini giuridici ed economici, a parere di chi scrive risulta incompatibile la suddetta partecipazione durante il godimento del congedo parentale, istituto che comporta l’assenza dal servizio dunque la mancata esecuzione della prestazione lavorativa.
Il parere dell’ARAN.
Come sappiamo, l’ARAN (Agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) si occupa di fornire le interpretazioni autentiche dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Istruzione. A tal proposito, è stato chiesto all’ARAN se un dipendente in congedo parentale può partecipare ad iniziative di formazione.
Nell’orientamento CIRS50 del 24 febbraio 2021, l’ARAN fornisce una risposta indiretta. Si precisa infatti che: “Il congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 151/2001, come richiamato dall’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007, può essere fruito come un unico periodo continuativo o può essere frazionato in più periodi anche di durata giornaliera. La possibilità di frazionare il congedo in parola consente al lavoratore di richiedere due periodi di congedo intervallati da una o più giornate di attività lavorativa nel corso della/e quale/i potrà anche partecipare ad iniziative di formazione”.
Si può dunque prendere atto che l’ARAN pone le due attività, partecipazione a corsi di formazione e godimento del congedo parentale, come alternative e dunque non cumulabili nella stessa giornata.
Formazione online.
Lo stesso discorso fatto fin qui vale per i corsi e le attività di formazione svolte online e/o in modalità webinar o da remoto, attraverso l’uso di strumentazione tecnologica.
La modalità di svolgimento del corso infatti, pur se permetterebbe al dipendente di seguire il corso da casa, attiene esclusivamente all’aspetto organizzativo dell’occasione formativa, fermo restando la sua piena equiparazione all’attività di servizio.