Docenti e Ata che intendono lavorare nello sport a titolo oneroso: ecco cosa cambia con il nuovo decreto ministeriale

Con la sottoscrizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, è stato perfezionato il decreto ministeriale con il quale vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste di autorizzazione dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.
Si tratta dell’ultimo atto regolamentare, che completa la Riforma dello Sport 2023. Il dirigente ispettore tecnico Gennaro Palmisciano, in un articolo inviato a Orizzonte Scuola, fa il punto della situazione.
Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca, richiede in primo luogo, secondo i principi dell’ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane. Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.
Le autorizzazioni ai docenti hanno validità per l’anno scolastico in corso.
Sostanzialmente, il provvedimento limita a 9 ore il lavoro sportivo da parte dei docenti di educazione fisica della secondaria e a 11 per gli insegnanti di educazione motoria della primaria quando a tempo pieno. È del tutto irrilevante la natura del contratto sportivo, che può essere subordinato, autonomo, co.co.co. e occasionale.
Da un lato è necessario che il docente valuti l’opportunità di svolgere il lavoro sportivo contestualmente alla prestazione di lavoro presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico del pubblico dipendente e si astenga dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.
Dall’altro lato, data la comunanza di molte finalità tra istruzione e sport, servizi che la costituzione italiana cita tra i diritti del cittadino allo stesso articolo, è molto difficile che si possano configurare conflitti di interesse.
Resta salva la facoltà da parte del dirigente scolastico di revocare l’autorizzazione in corso d’anno, quando il dipendente non assolva a tutti i suoi doveri o comprometta la sua imparzialità, obiettività e indipendenza.