Docenti di sostegno: se la classe in cui svolgono servizio non è presente, devono recarsi lo stesso a scuola?
Il docente di sostegno deve recarsi ugualmente a scuola quando la classe in cui è assegnato non è presente? Il caso in cui la classe entra in seconda ora.
Rispondiamo al quesito posto in redazione (come di seguito riportato), ricordando le disposizioni relative al fatto che il docente di sostegno è contitolare della classe di assegnazione, nonché l’orario settimanale di insegnamento per i docenti di tutti i gradi di istruzione.
Docente sostegno contitolare
Il docente di sostegno, com’è noto, è contitolare della classe cui è assegnato, come disposto dalla legge n. 104/92 (art. 13, comma 6) e ripreso nel D.lgs. 297/94 (art. 315, comma 5):
- “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
In virtù delle succitate disposizioni, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, esprimendo, in sede di scrutinio, il proprio voto, come si legge:
- nell’articolo 2, comma 6, del Dlgs. 62/17 (relativamente alla scuola secondaria di primo grado): I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- nell’articolo 4, comma 2, del DPR 122/09 (relativamente alla scuola secondaria di secondo grado): I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni …
Orario servizio
Quanto alle ore settimanali di insegnamento (per tutti i docenti: curricolari, sostegno e potenziamento), sono indicate nell’articolo 28 del CCNL 2007, cui rinvia il CCNL 2016/18 e in base al quale l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia;
- 22 ore settimanali nella scuola primaria (più 2 ore di programmazione);
- 18 ore settimanali nella secondaria di primo e secondo grado.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Gentile Lalla, Scrivo per avere chiarimenti a proposito delle ore di servizio. Nel caso in cui la classe entra a seconda ora per mancanza del docente curriculare della prima ora, il docente di sostegno come si deve comportare? Entra in servizio a seconda ora perché non ci sono attività didattiche nella classe in cui è contitolare oppure deve presentarsi alla prima ora perché comunque in servizio anche se la sua classe non c’è? Esiste una normativa che chiarisce questa casistica?
Come detto sopra e come dice la nostra lettrice, il docente di sostegno è contitolare della classe cui è assegnato e la disciplina del suo rapporto lavorativo (svolgimento ore, partecipazione alle riunioni, orario di servizio, presenza o meno a scuola …) è la medesima degli altri docenti del consiglio di classe di cui fa parte e di tutti gli altri insegnanti in generale.
Se da un lato è vero che l’orario settimanale di insegnamento va effettuato, è altrettanto vero che, qualora non sia possibile svolgerlo per cause non imputabili al docente (art. 1256 del codice civile), lo stesso non deve né recuperare le ore non svolte né rimanere a scuola a non far nulla.
Tuttavia in questo caso non è possibile sapere in via astratta se sarà possibile o meno effettuare l’ora di servizio. La situazione è equiparabile a quella dei docenti non impegnati nella propria classe durante l’orario di servizio perché la classe per es. partecipa ad un progetto fuoriclasse con altri insegnanti.
Pertanto, entrando la classe di assegnazione a seconda ora, la nostra lettrice farà altrettanto, tranne che non debba essere impiegata per la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, fattispecie questa che si può sapere il giorno precedente oppure la mattina stessa in cui si verifica l’assenza dei colleghi.
Conseguentemente, la lettrice: o si reca a scuola sin dalla prima ora e, qualora non impiegata per sostituire colleghi temporaneamente assenti, si può allontanare per poi entrare a seconda ora oppure potrebbe concordare con la dirigenza di essere avvertita in caso di sostituzioni da effettuare (fermo restando che possa raggiungere la scuola in tempo utile). In ogni caso prevalgono le disposizioni concordate con tutti i docenti che in prima ora sono a disposizione per effettuare sostituzioni.
Precisiamo che, essendo il docente di sostegno contitolare della classe, potrebbe venire un dubbio, ossia: perché non resta il medesimo insegnante con la classe? Perché, qualora sia presente l’alunno con disabilità, verrebbe intaccato il processo di integrazione, come chiarito anche dal Ministero in diverse note e di cui abbiamo parlato in: I docenti di sostegno possono sostituire i colleghi della stessa o di altre classi? Cosa prevede la normativa
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