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Docenti di sostegno: no sostituzione colleghi assenti. Come provvedere in modo diverso

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Docenti di sostegno: no sostituzione colleghi temporaneamente assenti, se non in assenza dell’alunno e per casi non altrimenti risolvibili.

Riferimenti

Nel corso degli anni il Ministero è intervenuto più volte riguardo alla possibilità che i docenti di sostegno sostituiscano colleghi temporaneamente assenti. Ecco come e quando:

Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, tramesse con nota Miur n. 4274 del 04.08.2009:

  • La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche consente di articolare l’attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, finalità ultima dell’intero servizio nazionale di istruzione, fermo restando il rispetto dei principi inerenti la normativa di legge.
    Così, per esempio, l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.

Nota Miur n. 9839 dell’8 novembre 2010:

  • Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021, con cui è stato trasmesso il DM 182/2020:

  • Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento.

Dalle indicazioni sopra riportate è chiaro che il docente di sostegno:

  • non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle relative all’integrazione scolastica, anche nel caso in cui il diverso utilizzo riduca minimante il progetto di integrazione dell’alunno con disabilità;
  • è una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento, non a caso è assegnato alla classe e ne è contitolare (art. 13/6 legge 104/92).

Sostituzione colleghi assenti?

Da quanto detto e riportato, la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, da parte del docente di sostegno, è possibile alle condizioni di seguito indicate (congiuntamente):

1. qualora l’alunno con disabilità sia assente;

2. in casi eccezionali non altrimenti risolvibili, ossia:

  • assenza a scuola di docenti in soprannumero totale o parziale;
  • utilizzazione di spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico (OM n. 88/2024);
  • utilizzazione di docenti assegnati su posto di potenziamento per le ore non programmate nel PTOF (art. 43/11 CCNL 19/21: Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni);
  • assenza di docenti disponibili a svolgere ore eccedenti;
  • impossibilità di nominare un supplente (in particolare nella scuola dell’infanzia)

Quanto detto, a seconda dei casi, vale anche per la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti nella classe cui il docente di sostegno è assegnato e quindi contitolare: se il bambino/l’alunno/studente presenti una grave disabilità, per cui non può svolgere alcuna attività senza il supporto dell’insegnante, infatti, si ridurrebbe anche in minima parte l’efficacia del progetto di integrazione (Linee guida sull’integrazione del 2009).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono docente di sostegno alla scuola primaria. Ho notato che nell’Istituto Comprensivo in cui sono stata trasferita da inizio anno è prassi comune utilizzare i docenti di sostegno per le sostituzioni di docenti assenti nella propria e anche in altre classi. Questo accade spesso anche quando il bambino con certificazione è presente. So che in teoria non mi dovrei spostare neppure in caso lui fosse assente. Potreste aiutarmi a chiarire la situazione possibilmente anche citando i riferimenti normativi?

Come detto sopra, l’insegnante di sostegno può sostituire colleghi temporaneamente assenti soltanto in presenza (congiuntamente) delle due condizioni sopra riportate (assenza dell’alunno e impossibilità di provvedere alla sostituzione in altro modo).

I riferimenti sono quelli sopra riportati.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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