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Docenti di ruolo stanno per conseguire abilitazione da 30 CFU: si può già sfruttare per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni?

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Lo svolgimento dei nuovi percorsi abilitanti suscita diverse domande nei nostri lettori, in primis, sul come e il quando sfruttare l’abilitazione conseguita. Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

Percorsi abilitanti

I percorsi abilitanti, come ormai sappiamo, costituiscono il primo step del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in quanto costituiscono il requisito per accedere al concorso, vinto il quale si potrà accedere al ruolo. I citati percorsi, ai fini dell’abilitazione, prevedono l’acquisizione di 60 CFU/CFA con prova finale.

Intanto, sino al 31 dicembre 2o24, si svolgerà la fase transitoria che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, nel corso della quale si svolgeranno due concorsi (uno è quello in corso di svolgimento) cui si potrà (e si è potuto) partecipare con requisiti “straordinari” (oltre che con quelli ordinari) nonché acquisire l’abilitazione con percorsi per così dire “abbreviati” da 36 e 30  CFU (questi saranno previsti anche dopo la fase transitoria per i docenti che partecipano ai concorsi in virtù dei tre anni di servizio presso le scuole statali, negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto). Parallelamente si svolgeranno i corsi da 60 CFU (per la precisione i percorsi da 30 e 36 CFU/CFA si svolgono nell’ambito di quelli da 60 CFU/CFA). Evidenziamo però che i percorsi in parola non sono stati ancora banditi, poiché il MUR ha pubblicato i relativi decreti attuativi il 23 aprile u.s.: DM 621/2024 (autorizza l’avvio dei percorsi e il numero di posti presso ciascun Ateneo, disciplina le modalità di selezione in caso di domande di partecipazione in eccedenza); DM 620/2024 [quantifica la prevista riserva di posti per i cosiddetti “triennalisti” e per coloro i quali hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis (i quali seguono i percorsi da 30 CFU/CFA), definisce le modalità di selezione in caso di domande in eccedenza rispetto al numero di posti riservati. La riserva è pari al 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato; nell’ambito di tale quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi da 60 CFU/CFA].

Percorsi 30 CFU abilitati/specializzati

Oltre ai succitati percorsi da avviare, il DPCM 4 agosto 2023 prevede anche dei percorsi da 30 CFU/CFA destinati ai docenti già in possesso di altra abilitazione o della specializzazione su posto di sostegno che, diversamente da quelli sopra citati, sono stati già banditi e sono in corso di svolgimento.

Tali percorsi, cui può accedere il personale a tempo sia determinato che indeterminato, costituiscono un’occasione non solo per i precari (che, acquisendo un’altra abilitazione, potranno partecipare a più procedure concorsuali ampliando le possibilità per accedere al ruolo, nonché le possibilità di ottenere supplenze) ma anche per i docenti di ruolo, soprattutto i cosiddetti “ingabbiati”, ossia quei docenti che, entrati di ruolo in regioni diverse da quelle di residenza, non riescono a rientrare perché la loro classe di concorso/posto non lo permettono, essendo pochi i posti disponibili. Tali ultimi docenti, acquisendo un’altra abilitazione, possono sfruttarla per chiedere il passaggio di ruolo/cattedra e quindi tentare di avvicinarsi a casa oppure soddisfare le proprie aspirazioni professionali, nonché fruttarla per la mobilità annuale, in particolare per le assegnazioni provvisorie ed anche per le utilizzazioni in caso di docenti in esubero, come illustreremo di seguito rispondendo al quesito di una nostra lettrice.

Quesito

Ecco il quesito:

Sono una docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado, sto seguendo il corso abilitante da 30 CFU per i cosiddetti docenti ingabbiati per acquisire l’abilitazione per la secondaria di secondo grado Vorrei sapere se già da quest’anno è possibile a luglio/agosto chiedere l’utilizzo per la secondaria di secondo grado.

Rispondiamo alla lettrice che, se ha superato l’anno di prova e avrà conseguito la nuova abilitazione (entro i termini di presentazione delle domande), potrà chiedere certamente l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso per cui si abiliterà.

Precisiamo che, in tal caso, la richiesta di assegnazione è aggiuntiva a quella per il posto/classe di concorso di titolarità (quindi deve presentare domanda sempre per il posto/classe di concorso di titolarità e chiedere anche l’assegnazione per la classe di concorso cui si abiliterà) e potrà essere avanzata a condizione che la stessa (lettrice) abbia ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità (e quindi superato l’anno di prova), come si legge nel CCNI 2019/22:

  • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
  • Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo …

Ricordiamo che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti immessi in ruolo dall’a.s. precedente a quello per cui si effettuano i movimenti (salvo eventuali nuove deroghe) e solo se ricorre uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione, ricordiamolo, non può essere chiesta per il comune di titolarità, eccetto nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte di coloro che si avvalgono di una delle precedenze previsti dal succitato CCNI.

Quanto all’utilizzazione, premettiamo che le domande possono essere presentate, in linea generale, dai docenti in soprannumero, in esubero su provincia o dai docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. L’utilizzazione può inoltre essere richiesta su posto di sostegno nel medesimo grado di titolarità dai docenti titolari su posto comune e in possesso del relativo titolo di specializzazione. Quindi, la domanda di utilizzazione può essere presentata dalla nostra lettrice se si trova in una delle predette condizioni. Inoltre, l’altra abilitazione può essere sfruttata, nell’ambito delle utilizzazioni, solo dai docenti in esubero sulla provincia (una classe di concorso/posto è in esubero in provincia, quando il numero di posti in organico è inferiore al numero di titolari nella medesima provincia), come leggiamo nell’art. 7 del summenzionato CCNI 2019/22:

I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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