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Docenti di ruolo stanno per conseguire abilitazione con 30 CFU online: come utilizzarla nelle prossime assegnazioni provvisorie

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Il docente di ruolo, che ottiene un’altra abilitazione con il percorso da 30 CFU, può sfruttarla già per le assegnazioni provvisorie a.s. 2024/25. La richiesta, però, è aggiuntiva rispetto a quella per l’insegnamento di titolarità.

Nuovi percorsi abilitanti

I nuovi percorsi abilitanti, previsti dal D.lgs. 59/2017 e ss.mm., costituiscono uno dei passaggi fondamentali per diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto si potrà accedere alle procedure concorsuali per il ruolo, solo se in possesso della specifica abilitazione, da conseguire con il percorso da 60 CFU/CFA.

Sino al 31 dicembre 2024, intanto, si svolgerà la fase transitoria (art. 18-bis D.lgs. 59/17), che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di formazione e reclutamento e nell’ambito della quale, oltre a quelli da 60 CFU/CFA, sono previsti anche percorsi da 36 e 30 CFU/CFA (questi ultimi saranno previsti anche dopo la fase transitoria per i docenti che partecipano ai concorsi in virtù dei tre anni di servizio svolti presso le scuole statali, negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione alla procedura concorsuale), al fine di far acquisire l’abilitazione a chi partecipa al concorso con i requisiti previsti durante la succitata fase, ossia aspiranti ammessi al concorso in atto con laurea + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022 (i quali, se vincitori di concorso, acquisiranno i 36 CFU necessari a conseguire l’abilitazione) e aspiranti ammessi in virtù del requisito di servizio (tre anni scolastici, negli ultimi cinque, presso le scuole statali, di cui uno almeno specifico nella classe di concorso di partecipazione; tali aspiranti, se vincitori di concorso, acquisiranno 30 CFU per conseguire l’abilitazione. Tale requisito, ricordiamolo, è previsto anche quando il sistema sarà a regime).

Questi (laura e 24 CFU/CFA o tre anni di servizio, secondo quanto detto prima) i requisiti richiesti per il primo dei due concorsi da svolgersi nell’ambito della fase transitoria (il primo è in corso di svolgimento); al secondo concorso, previsto sempre nell’ambito della predetta fase e da bandire tra novembre/dicembre prossimi, potranno partecipare i docenti in possesso dei citati requisiti più coloro i quali conseguiranno 30 dei previsti 60 CFU del percorso abilitante (evidenziamo che sia a quello in atto che al prossimo si può accedere anche con il requisito ordinario, ossia l’abilitazione).

Ai predetti percorsi si aggiungono quelli da 30 CFU per i docenti che hanno svolto servizio presso le scuole statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nonché i docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario-bis. Per questi ultimi aspiranti è prevista, per l’a.a. 2023/24, una riserva di posti pari al 45% di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato; nell’ambito di tale quota di riserva, inoltre, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi da 60 CFU/CFA.

Le Università hanno iniziato a pubblicare i relativi bandi.

Percorsi 30 CFU abilitati/specializzati

Oltre ai percorsi sopra citati, ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 (attuativo del D.lgs. n. 59/2017), sono previsti percorsi da 30 CFU/CFA destinati ai docenti già in possesso di abilitazione (per altro grado o classe di concorso) o specializzazione su sostegno. Tali percorsi sono stati già banditi e avviati. Percorsi abilitanti 30 CFU, arriva PROVA FINALE scritta e lezione simulata per docenti già abilitati o specializzati sostegno. Le indicazioni

I percorsi in esame amplieranno le possibilità degli aspiranti di ottenere supplenze dalla prima fascia delle GPS nonché di accedere al ruolo partecipando a più procedure concorsuali. Tali percorsi, inoltre, daranno la possibilità ai cosiddetti “docenti ingabbiati” di ottenere un’altra abilitazione e sfruttarla, ad esempio, per ottenere un passaggio di cattedra o di ruolo, nonché per ottenere l’assegnazione provvisoria in altra classe di concorso/grado di istruzione. Vediamo quali sono i motivi per cui richiedere l’assegnazione provvisoria, nonché le modalità per richiederla in altro posto/classe di concorso/grado di istruzione, in vista del quesito cui risponderemo di seguito.

Assegnazione provvisoria

Quali docenti potranno richiedere assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25

Siamo in attesa della stesura del relativo CCNI.

Motivi, provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico. ATTENZIONE ALLA PRIMA PREFERNZA PER RICONGIUNGIMENTO

Richiesta per altra classe concorso/posto/grado 

L’assegnazione provvisoria, oltre che il posto/classe di concorso di titolarità, può essere chiesta anche per altre altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto. Tale richiesta, però, è aggiuntiva rispetto a quella per il posto/classe di concorso di titolarità. Quindi, si deve deve presentare sempre domanda per il posto/classe di concorso di titolarità e chiedere anche l’assegnazione per altra classe di concorso/posto/grado di istruzione.  Precisiamo che, nel caso di richiesta di assegnazione anche per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, la stessa può essere presentata soltanto da coloro i quali abbiano ottenuto la conferma in ruolo nel posto/classe di concorso di titolarità. Quanto detto ai sensi dell’art. 7 del CCNI 019/22 (CCNI che dovrà essere riscritto):

  • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
  • Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo …

Ricordiamo, infine, che l’assegnazione provvisoria può essere disposta per il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Così, potranno partecipare all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 i docenti assunti in ruolo nel 2023/24 (al riguardo, però, precisiamo che il prossimo CCNI sulle assegnazione provvisorie e utilizzazioni dovrà armonizzarsi con quanto previsto per i neoassunti dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, che dettano disposizioni sul vincolo di permanenza triennale per i neoassunti in ruolo). Vero è che lo scorso anno è stata data la possibilità di presentare domanda anche ai docenti assunti da GPS e straordinario – bis (la cui istanza è stata convalidata solo se avevano superato l’anno di prova), ma è altrettanto vero che si è trattato di una deroga.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Vi risulta che con i 30cfu con cui sto prendendo l’abilitazione alla A011 si può fare (a luglio/agosto) la domanda di assegnazione provvisoria già per l’anno 2024/2025? E in caso, si può richiedere l’assegnazione provvisoria per passare dalla classe A012 di una scuola in un certo comune alla classe A011 di un’altra nello stesso comune?

Sì, come detto sopra, si può presentare ma è aggiuntiva rispetto alla richiesta per la classe di concorso di titolarità. Pertanto, la lettrice dovrà presentare domanda per la classe di concorso di titolarità e anche per la A-11. Quanto alla seconda domanda, la risposta è negativa, perché l’assegnazione non si può richiedere per lo stesso comune di titolarità, eccetto che per i comuni divisi in più distretti sub-comunali da parte di chi fruisce di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2022/25:

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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