Docenti di ruolo possono accettare supplenze con art. 36: dopo quanti anni si perde la sede di titolarità

Il docente di ruolo può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08, a condizione che non debba svolgere l’anno di prova. Quando si perde la sede di titolarità?
Supplenze 2023/24
Terminate le operazioni immissioni in ruolo ordinarie e l’assegnazione degli incarichi su sostegno (da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo) finalizzati al ruolo (mini call veloce compresa), dopo Ferragosto si passerà all’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GaE e GPS.
All’attribuzione dei succitati incarichi a tempo determinato possono partecipare anche i docenti di ruolo, come si legge nell’annuale nota supplenze:
È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla
procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.
Supplenze docenti ruolo
I docenti di ruolo, come si legge anche sopra, possono ottenere incarichi a tempo determinato ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 che, in seguito alla sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, sarà applicato per l’ultimo a.s. nel 2023/24 e poi sostituito dall’art. 47 della predetta Ipotesi che ha apportato al riguardo delle novità (come quelle relative al fatto che si può accettare la supplenza anche su diversa tipologia di posto e che la stessa possa essere accettata solo su posto intero).
Ai sensi dell’articolo 36 sopra citato e del DM 138/2023 (che ha introdotto il divieto di ottenere supplenze per chi è tenuto a svolgere l’anno di prova), il docente di ruolo:
- può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado di istruzione o altra classe di concorso (anche del medesimo grado), a condizione che abbia già svolto l’anno di prova;
- se ottiene la supplenza, è sottoposto alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali;
- mantiene senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Riguardo all’ultimo punto, precisiamo che:
- la sede di titolarità si perde dopo aver svolto 3 anni di supplenza o meglio appena si ottiene la supplenza per il quarto anno, nel corso del quale si perde la titolarità e si deve presentare domanda di mobilità per ottenerne una nuova;
- il periodo di tre anni scolastici ricomincia a decorrere, in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità [tale precisazione è presente nella succitata Ipotesi di CCNL 19/21 (dichiarazione congiunta n. 4), tuttavia va già applicata, considerate anche le pronunce giurisdizionali al riguardo, come quella del Tribunale di Cuneo – Ordinanza del 31/03/2023 (R.G. 171/2023) – relativa al personale ATA ma applicabile anche ai docenti].
Quesito
Una nostra lettrice così chiede:
Sono una docente siciliana e desidero porre una domanda su art.36. Posto che la normativa sia ancora quella vigente non essendo ancora Contratto l’ipotesi CCNL del 14 luglio e che io, docente di ruolo, possa risultare destinataria per il nuovo anno scolastico di incarico su posto intero o spezzone, vorrei sapere se perdo la titolarità accettando per il quarto anno la supplenza. Preciso di aver ottenuto nuova sede di titolarità dall’1/09/2023 e che il nuovo art. 47 che sostituisce l’art. 36 precisa in nota che la triennalità si riattiva cambiando sede.
Come detto sopra: la scuola titolarità si perde al quarto anno di supplenza, anno durante il quale si deve presentare domanda di mobilità per ottenerne una nuova; avuta la nuova sede, in caso di eventuali altre supplenze il triennio riparte. Detto ciò, affermiamo che la dichiarazione contenuta nell’Ipotesi di CCNL richiamata nel quesito riguardi anche il caso della lettrice, in quanto non vi è alcuna distinzione riguardo al fatto che si ottenga una nuova sede di titolarità in seguito a mobilità volontaria oppure perché è stata persa la sede al quarto anno di supplenza. Pertanto, la nostra lettrice, avendo ottenuto una nuova sede di titolarità per l’a.s. 2023/24, perderà tale sede solo dopo un nuovo triennio.
Lo speciale di Orizzonte Scuola sulle supplenze anno scolastico 2023/24
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