Docenti di ruolo, permessi retribuiti e 6 giorni di ferie durante l’anno. Chi provvede all’organizzazione delle sostituzioni? Chiarimenti

La questione dei tre giorni di permesso retribuiti più le sei giornate di ferie usufruite come permessi per motivi personali e familiari durante l’anno scolastico sembrava avere avuto una risoluzione definitiva. E cioè: è possibile per i docenti in ruolo richiedere 3+6 giorni. È invece non è finita: ancora controversie se vi debbano essere o meno oneri aggiuntivi per l’istituzione scolastica. Un intervento legislativo di tipo politico a mettere fine a questa vicenda proprio non lo vogliamo noi italiani. Ed è così che sono svariati anni che ci affidiamo a decine di interpretazioni diverse dai sindacati, dirigenti scolastici, magistrati, esperti in materia scolastica etc. Il punto.
Consulenze dei lettori – Permessi retribuiti, 6 giorni di ferie e sostituzioni docenti assenti
Una gentile docente ci chiede un parere:
“Buongiorno, sono un’insegnante di ruolo della scuola dell’ infanzia e ho chiesto di usufruire dei tre giorni di permesso retribuito come previsti dalla Legge. Lo staff del Dirigente scolastico, mi ha chiesto di organizzare la mia sostituzione con le colleghe disponibili perché secondo normativa in questo caso non è prevista la figura dell’insegnante supplente.
Gradirei sapere se si tratta di una corretta interpretazione in quanto a me risulta che la richiesta di organizzazione a me rivolta riguarda solo i 6 giorni di ferie aggiuntive da poter chiedere oltre i 3 giorni. “
Premessa
Supplenze sino a 10 giorni
L’articolo 1, comma 85, della legge 107/2015, ha disposto quanto segue:
“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”
Il dirigente scolastico, dunque, per le supplenze sino a 10 giorni può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, purché in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Tale personale, laddove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Generalmente i docenti di potenziamento vengono utilizzati per supplenze fino a 10 giorni
L’articolo 28 del CCNL 2016/18 ha chiarito quando è possibile impiegare i docenti di potenziamento nelle supplenze sino a 10 giorni:
“Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.“
I docenti impiegati su potenziamento, dunque, possono essere impiegati in supplenze sino a 10 giorni soltanto per quelle ore, destinate ai progetti, non programmate nel PTOF.
Pertanto, qualora in una scuola siano previste attività che impiegano il docente di potenziamento per tutto l’orario di cattedra, lo stesso non potrà essere chiamato a svolgere le succitate supplenze.
Permessi per motivi personali o familiari – Normativa
L’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 dispone:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”
Quindi il docente presenta un’istanza-richiesta di permesso allegando l’autocertificazione o qualsivoglia documentazione; quest’ultima di fatto, insieme alla genericità dei motivi personali o familiari, fanno venir meno il potere discrezionale del Capo di istituto il quale non può non autorizzare.
6 giorni di ferie da fruire come permessi
Esauriti i 3 giorni retribuiti, il dipendente a tempo indeterminato può utilizzare 6 giorni di ferie, anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, senza vincoli di spesa per l’Amministrazione che può quindi -se necessario- pagare ore eccedenti per le sostituzioni dei colleghi assenti; le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione.
Ciò in quanto il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”
Ai sensi infatti dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Dal disposto delle due norme [art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9] si evince chiaramente che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione [così come avviene per i primi 3 giorni], tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
L’istituto giuridico di tali giorni è “ferie”. Pertanto, anche se fruiti come permessi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 15/2, devono essere considerati “ferie” e detratti quindi dal monte ferie spettante.
Conclusioni
- Organico autonomia e supplenze: Come detto correttamente dalla nostra docente del quesito, la normativa non prevede l’insegnante supplente per la sostituzione di una collega che si assenta per soli 3 giorni. L’organico dell’autonomia, del quale fanno parte i docenti dei posti comuni, sostegno e potenziamento, viene incontro alle esigenze di servizio e annessa garanzia del funzionamento didattico.
- Permessi retribuiti/3 giorni: Per quanto riguarda la richiesta di permesso retribuito, non occorre occuparsi di sostituire i colleghi assenti. Al massimo, il Dirigente scolastico o suo delegato può chiedere al docente in questione, in uno spirito di collaborazione professionale tipico della comunità scolastica, di procurare da sè i sostituti; non può di certo imporsi in tal senso.
- 6 giorni di ferie fruiti come permessi per motivi personali e familiari: Per quanto riguarda la possibilità di fruire tali 6 giorni di ferie con la stessa modalità [richiesta] e allo stesso titolo [motivi personali o familiari] dei tre giorni di permesso retribuito, non vi è alcun dubbio. Anche le sentenze dei tribunali negli ultimi anni sono andati in tal senso. Rimane però ancora qualche dubbio se per la scuola non vi debbano essere oneri aggiuntivi [e quindi il docente assente debba presentare un piano sostituzioni usufruendo della cortesia dei colleghi] oppure alla stessa stregua dei 3 giorni di permesso retribuito, possano esserci oneri aggiuntivi per l’istituto quindi il ricorso al pagamento di ore eccedenti. Come dicevamo sopra, vero è che le sei giornate verrebbero usufruite come permessi retribuiti per motivi personali e familiari, ma resta di fatto che l’istituto giuridico è “Ferie”.
- Criteri di fruzione dei permessi retribuiti, ferie durante le attività didattiche: Ogni istituzione scolastica può adottare delle disposizioni interne su specifiche argomentazioni, sempre nei limiti e nel rispetto della Legge. Come riportato dal D.Lgs. 165/01 spetta al Capo di istituto il dovere di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro sono di competenza del Dirigente scolastico; tutto ciò, naturalmente, correlato ad una informazione alla parte sindacale e con il massimo coinvolgimento con delibere al seguito degli organi collegiali.
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Permessi motivi personali o familiari, 3 giorni più 6 di ferie. Per i supplenti?