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Docenti di ruolo, le classi di concorso accorpate valgono anche per loro. Per il passaggio di ruolo due strade: concorso e mobilità

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Per passare ad una delle classi di concorso oggetto di aggregazione non si deve necessariamente vincere il concorso, ma si può chiedere il passaggio di ruolo nell’ambito delle operazioni di mobilità. Requisiti.

CCNI 2025/28

L’Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 è stata sottoscritta in data 29 gennaio 2025.

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

Diverse le novità del nuovo contratto, alcune delle quali in realtà già recepite lo scorso anno tramite l’accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 e l’OM n. 30/2024, tra cui quella relativa alle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM 255/2023.

Classi concorso accorpate

Queste le classi interessate:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

Il docente abilitato in una delle citate classi di concorso è considerato abilitato anche nell’altra classe oggetto di aggregazione. Quanto detto:

– è previsto nella tabella A allegata al summenzionato DM n. 255/2023, per ciascuna nuova classe di concorso. Così ad esempio leggiamo per la A-12 “Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:
43/A – “Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media” e 50/A- “Materie
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-22 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”.

– è stato poi ribadito:

  • nelle FAQ di aggiornamento delle GPS 24/26: Sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso A-01. Posso, in applicazione del D.M. 255/2023, utilizzarla per inserirmi anche nelle graduatorie di I fascia della classe di concorso A-17?
    Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata
  • nel DM 621/2024 di autorizzazione dei nuovi percorsi abilitanti a.a. 2023/24: I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso

Alla luce di quanto detto, è chiaro che chi è titolare in una delle due classi di concorso può chiedere il passaggio di ruolo per l’altra classe oggetto di aggregazione.

Passaggio di ruolo

Per la mobilità a.s. 2024/25, come detto, la novità riguardante le classi di concorso aggregate era stata recepita, tramite l’OM n. 30/2024, adesso è contenuta nel medesimo CCNI 25/28. Nello specifico, così leggiamo in una nota relativa alla mobilità professionale:

[…] L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.

Dunque, l’abilitazione in una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata. Considerato che l’accorpamento ha riguardato classi di concorso appartenenti a gradi di istruzione differenti (primo e secondo grado), trattasi di passaggio di ruolo. Questi i requisiti per il passaggio di ruolo su posto comune:

  • superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  • possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza);

Dunque, chi intende chiedere il passaggio di ruolo per una delle classi accorpate deve aver superato l’anno di prova nel ruolo di titolarità, essendo già in possesso dell’abilitazione per la classe/grado richiesto.

Quesito

Sono una docente entrata di ruolo con il concorso straordinario del 2020 per la classe di concorso AB25 Lingua inglese e II lingua com. scuola sec. di I grado (INGLESE). Vorrei passare alla scuola superiore. Ho saputo dell’accorpamento delle due classi di concorso AB24 e AB25. Questo significa che devo comunque fare il concorso? Se sono esonerata come posso presentare domanda per il passaggio di ruolo?

Per passare alla scuola secondaria di secondo grado può chiedere il passaggio di ruolo, se ha già superato l’anno di prova nella secondaria di primo grado. Certo, chiedendo il passaggio in esame, non c’è certezza che lo ottenga o che sia soddisfatta già al primo anno che lo richieda.

Analogamente, partecipando al concorso, non c’è certezza che lo superi ovvero che venga assunta immediatamente in caso di vittoria.

Detto ciò, come si evince da quanto detto, per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado non è obbligata a partecipare al concorso, ma può ottenerlo tramite mobilità. Nulla vieta di tentare tutte e due le strade, per ampliare le possibilità di ottenere il passaggio in esame.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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