Docenti di ruolo dal 2020/21, superato il periodo di prova non potranno più accettare supplenze. Ecco perché

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I docenti immessi in ruolo dal 2020/21, in seguito alle novità apportate dalla legge n. 159/2019, non potranno più accettare incarichi di supplenza per altro posto/classe di concorso. Spieghiamo il perché.

Supplenze al personale di ruolo

L’articolo 36 del CCNL 2007 (in vigore per quanto non previsto nel CCNL 2016/18) prevede che i docenti di ruolo possano accettare, nell’ambito del comparto scuola, supplenze di durata non inferiore ad un anno in un diverso grado di istruzione o per altra classe di concorso, mantenendo la titolarità della sede per tre anni.

Tale disposizione è stata in parte “superata” dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, che ha novellato il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94, introducendo il blocco quinquennale (divenuto triennale in seguito alla disposizione del decreto sostegni-bis) nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo, a partire dall’a.s. 2020/21 (a prescindere dal canale di assunzione), ed ha introdotto il comma 3 bis.

La norma non interessa i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020 (o anni precedenti)

Gli immessi in ruolo da GaE 2019/2020 o precedenti, anche solo con nomina giuridica 2019/2020, NON sono interessati dalla nuova normativa che ha effetti solo dalle immissioni in ruolo 2020/2021 e successive. La precedente normativa prevedeva la cancellazione dei docenti immessi in ruolo da GaE solo dalle altre classi di concorso per cui si era presenti in GaE, ma NON dalle altre procedure concorsuali ordinarie o riservate e dalle altre graduatorie utili anche solo per le supplenze.

Cancellazione dalle graduatorie per le supplenze e per il ruolo

Secondo il citato comma 3 bis invece:

  • i docenti immessi in ruolo sono cancellati da tutte le graduatorie di assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • la cancellazione avviene all’esito positivo del periodo di formazione e prova, dunque l’anno successivo a quello di immissione in ruolo (posto che il periodo di prova non venga rinviato o non venga ripetuto – possibilità quest’ultima prevista per una sola volta);
  • non si viene cancellati dalle sole graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami, relative a procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

Conseguentemente, si viene cancellati dalle seguenti graduatorie:

  1. graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
  2. graduatorie di istituto;
  3. graduatorie ad esaurimento;
  4. graduatorie di concorsi straordinari.

No supplenze al personale di ruolo

La norma sopra descritta entra in conflitto (comunque superandolo) con il succitato articolo 36 del Contratto 2007 in quanto, venendo cancellati dalle graduatorie per le supplenze, viene meno la possibilità offerta dal predetto articolo.

Ad oggi, l’articolo 36 ha permesso ai docenti assunti lontano dalla provincia di residenza di poter lavorare, almeno per un anno, vicino ai propri cari.

La disposizione in esame entrerà a regime dal prossimo anno scolastico 2021/22? 

Su questo il dibattito è aperto

Riportiamo quanto indicato in merito dai sindacati

ANIEF

FAQ N. 10 – Sono stata immessa in ruolo 2020/2021, ma non ho svolto l’anno di prova. Sarò convocata e potrò accettare NUOVA nomina in ruolo 2021/2022 da ALTRA graduatoria (Concorso Ordinario 2016 o Straordinario 2018) per la stessa o per ALTRE classi di concorso o tipo posto?

Risposta: Potrai senza dubbio partecipare e accettare ruolo 2021/2022 da GM 2016. Per quanto riguarda l’eventuale cancellazione dalle GM 2018, alcuni UU.SS.RR. potrebbero aver depennato i docenti già immessi in ruolo 2020/2021 anche se non si sono sottoposti all’anno di prova, mentre altri, correttamente NON lo hanno fatto e i docenti potranno partecipare alle nomine 2021/2022. Dovrai, pertanto, prendere contatto con la sede Anief della tua regione/provincia per avere i dettagli sulla specifica situazione di gestione da parte dell’USR di tuo interesse. Anief, comunque, ha chiesto al Ministero dell’Istruzione di emanare una specifica Nota esplicativa urgente in cui chiarisca a tutti gli UU.SS.RR. e AA.TT.PP. che i docenti immessi in ruolo 2020/2021 che NON si sono sottoposti all’anno di prova e formazione NON possono IN NESSUN CASO essere cancellati dalle graduatorie di merito del concorso straordinario e NEANCHE dalle GPS. Siamo in attesa di conoscere la risposta dell’Amministrazione su questa specifica richiesta.

per la UIL scuola:

✓ Tutti i docenti che hanno rinviato l’anno di prova all’anno scolastico 2021/22 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere convocati da queste per le imminenti immissioni in ruolo;
✓ L’eventuale conferma in ruolo avviene comunque a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo all’immissione in ruolo, per cui tutti i docenti assunti in ruolo l’anno scolastico 2020/21 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere da queste convocati per le prossime immissioni in ruolo, anche qualora nel frattempo abbiano sostenuto il colloquio finale dell’anno di formazione e prova;
✓ Tutti i docenti assunti in ruolo l’anno scolastico 2020/21 possono essere immessi in ruolo dalle GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, qualora presenti, per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto a quello di immissione in ruolo.

È utile segnalare che su questo punto, l’amministrazione, nell’ultimo incontro avuto con le Organizzazioni sindacali, ha riferito di aver lasciato ampio margine di interpretazione della norma ai diversi uffici regionali che, a detta del ministero, potrebbero intenderla in modo non univoco.

Per esempio, la cancellazione può avvenire in presenza del decreto di conferma in ruolo, il quale però potrebbe essere disposto dal dirigente a luglio o anche ad agosto dello stesso anno scolastico.

La posizione del Ministero non è stata condivisa dalla UIL scuola perché senza una chiara indicazione di come la norma debba essere applicata (in modo univoco) si creerà ancora più confusione e disparità di trattamento.

Ci potrebbero infatti essere due o più docenti, già assunti in ruolo e che stanno svolgendo l’anno di prova, interessati alla stessa procedura di immissione in ruolo e che potrebbero avere il decreto di conferma in ruolo in tempi diversi. Tale situazione avrà inevitabilmente strascichi giudiziari deleteri per un ordinato avvio dell’anno scolastico.

Indicare invece la data del 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla immissione in ruolo come “conferma in ruolo”, con conseguente cancellazione dalle altre graduatorie (escludendo quelle di un concorso ordinario), come la UIL scuola sostiene, consentirebbe parità di trattamento tra tutti i docenti interessati ad una nuova assunzione.

No nuova iscrizione nelle GPS

Considerato quanto detto sopra e seguendo la medesima logica della disposizione normativa, i docenti di ruolo dal 1° settembre 2020 non potranno più iscriversi nelle GPS, come consentito invece per il biennio 2020/21 e 2021/22.

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