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Docenti di ruolo con vincolo: quali anni di servizio sono validi per completare il triennio

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Il docente di ruolo, soggetto al vincolo per i neoassunti, può accettare supplenze annuali o sino al termine delle attività e l’anno in esame gli sarà computato nei tre anni di vincolo.

Vincolo neoassunti

Il vincolo nella scuola di assunzione per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo dal 2023/24, è previsto dal combinato disposto dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.

In base alla succitata normativa, i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.

Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE. Evidenziamo che, nonostante il vincolo, possono presentare domanda di mobilità i docenti rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 25/28. DEROGHE

Durante i tre anni di vincolo, i docenti in questione possono comunque presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare – ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 – supplenze, per cui abbiano titolo. su posto intero al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

Anni rientranti nel vincolo

Come leggiamo nell’Ipotesi di CCNI 2025/28, sono considerati utili ai fini del computo del triennio di permanenza nella scuola in cui si è svolto l’anno di prova (la scuola dunque di titolarità):

  1. gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria (anche interprovinciale che si può chiedere se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34/8 del CCNL 19/21). Ciò, del resto, è stato già previsto nell’Ipotesi di intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, relativa alla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per l’a.s. 24/25;
  2. gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
  3. l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  4. gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
  5. l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Dunque, come leggiamo nel punto 2 sopra riportato, anche l’anno di supplenza, svolto in una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità va computato nei tre anni di vincolo.

Quesito

Ho vinto il concorso PNRR1 e sono entrato nella nuova scuola a dicembre su A12 (lettere superiori) e, essendo già abilitato, sto svolgendo l’anno di prova. So che avrò un vincolo di tre anni di permanenza: l’anno prossimo potrei accettare una supplenza da GPS sulle medie nella stessa provincia sempre su A12 (ex A22) e fare contare quell’anno come uno dei tre di vincolo di permanenza? Specifico che non ho figli minori o parenti da accudire o altre deroghe/titoli di preferenza.

La risposta è positiva: una volta superato l’anno di prova, il nostro lettore potrà accettare la supplenza in altro grado (ex A-22), anno che gli sarà utile ai fini del computo del triennio di vincolo. Al riguardo precisiamo che, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21, la supplenza deve essere, oltre che al 30 giugno o al 31 agosto, anche su posto intero. Non è previsto infatti che possano accettarsi spezzoni orario.

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