Docenti di ruolo: con abilitazione da 30 CFU si può passare alla secondaria. Punteggio: si perde continuità ma si valuta servizio altro ruolo
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo, anche nella medesima scuola, perde il punteggio di continuità maturato. Valutazione anni di servizio in altro ruolo.
Percorsi abilitanti
Com’è noto, in seguito alla riforma del sistema di formazione e reclutamento per l’accesso al ruolo della scuola secondaria di cui al D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm, sono stati introdotti i percorsi abilitanti da 60 CFU, nell’ambito dei quali e nel corso della fase transitoria, si terranno dei percorsi da 36 CFU e 30 CFU (questi saranno previsti anche dopo la fase transitoria per i docenti che partecipano ai concorsi, in virtù dei tre anni di servizio presso le scuole statali, negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto). Tali percorsi, però, devono essere ancora banditi, in quanto il MUR ha pubblicato i decreti necessari agli Atenei per pubblicare i relativi bandi soltanto il 23 aprile u.s. Ecco quali sono i predetti decreti:
- DM 621/2024: detta disposizioni relative all’avvio dei percorsi abilitanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, all’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila e alle modalità di selezione in caso di domande eccedenti il numero di posti;
- DM 620/2024: detta disposizioni riguardanti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l’accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti beneficiari della stessa, ossia i docenti che hanno svolto servizio presso le scuole statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nonché i docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario-bis (tali docenti seguono i percorsi da 30 CFU). La riserva è pari al 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato; nell’ambito ditale quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi da 60 CFU/CFA. Il decreto detta disposizioni relative alle modalità di selezione in caso di domande eccedenti il numero di posti riservati.
Sono invece stati banditi e avviati i percorsi da 30 CFU (previsti dall’art. 13 del DPCM del 4 agosto 20023) destinati ai docenti già abilitati o specializzati su posto di sostegno, che daranno la possibilità ai cosiddetti “docenti ingabbiati” (tra gli altri) di ottenere un’altra abilitazione e sfruttarla ad esempio per ottenere un passaggio di cattedra o di ruolo, movimento quest’ultimo in relazione al quale risponderemo ad un apposito quesito. Tali percorsi sono stati avviati in seguito ai chiarimenti forniti dal MUR con la nota del 15 febbraio 2024. Percorsi abilitanti 30 CFU, arriva PROVA FINALE scritta e lezione simulata per docenti già abilitati o specializzati sostegno. Le indicazioni
Requisiti passaggio di ruolo
Ai sensi dell’articolo 4 del CCNI 2022/25, il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che:
- abbiano superato l’anno di prova al momento di presentazione della domanda;
- siano in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesta.
Nel caso di passaggio di ruolo su posto di sostegno, ai requisiti summenzionati se ne aggiunge un altro, ossia la specializzazione su sostegno nello specifico grado richiesto.
Quali conseguenze ha il passaggio di ruolo/cattedra riguardo alla valutazione della continuità di servizio?
Passaggio ruolo e continuità di servizio
La continuità di servizio si valuta ai sensi di quanto indicato nella Tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25. Nello specifico, secondo quanto indicato nella sezione A1 – punto C), della predetta Tabella, la continuità di servizio si valuta:
- nella mobilità dopo un triennio e sono attribuiti punti 6 (2 punti X 3 anni); poi per ogni anno entro il quinquennio punti 2 e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio;
- nella graduatoria interna di istituto si valuta già dopo aver maturato il primo anno di servizio e sono attribuiti punti 2 ogni anno entro il quinquennio e punti 3 ogni anno dal sesto anno in poi.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la continuità di servizio, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità)/classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità, come si legge nelle note alla succitata tabella di valutazione.
Pertanto, nel momento in cui si ottiene un passaggio di cattedra/ruolo oppure un trasferimento da posto comune a posto di sostegno, anche nella stessa scuola, il punteggio di continuità si perde.
Quesito
Così scrive un nostro lettore:
Scrivo per ricevere informazioni riguardo conseguimento abilitazione corso 30 CFU. Le spiego la mia posizione sono un insegnante di ruolo sostegno primaria, poiché possiedo abilitazione sulla scuola primaria e una laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE faccio parte anche io dei cosiddetti “Docenti ingabbiati” dopo circa 10 anni finalmente il Miur ci da la possibilità attraverso i CORSI 30 CFU di abilitarci su altra classe di concorso (nel mio caso su LINGUA INGLESE scuola secondaria di primo grado), la mia domanda è “Potrò un giorno fare il passaggio alla scuola secondaria di primo grado nello stesso Istituto comprensivo, dove adesso sono di ruolo su sostegno primaria da circa 5 anni, conservando il mio punteggio attuale nella graduatoria interna di istituto oppure si parte da 0 visto che si tratta di un altro grado di scuola? Inoltre desidererei capire nella domanda di mobilità il servizio di ruolo su sostegno primaria nella scuola secondaria di primo grado come viene valutato.
Sì, il nostro lettore, una volta conseguita l’abilitazione, potrà presentare domanda di passaggio di ruolo per la secondaria di primo grado anche nello stesso istituto comprensivo di attuale titolarità, tuttavia, qualora ottenesse il movimento, perderebbe la continuità di servizio (e quindi ripartirà da capo, ai fini della maturazione del punteggio in questione). Infatti, come detto sopra, il punteggio di continuità è attribuito, per gli anni considerati, solo se prestati nel medesimo tipo di posto (comune ovvero sostegno)/classe di concorso e nella medesima scuola di titolarità. Nel caso del lettore verrebbe a mancare la prima condizione, ossia il servizio prestato nel medesimo tipo di posto/classe di concorso.
Quanto agli anni di ruolo svolti alla primaria, saranno valutati come altro ruolo. Evidenziamo che la valutazione del servizio svolto in altro ruolo è differente nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto.
Nella mobilità (trasferimenti e passaggi) il servizio svolto in altro ruolo si valuta 6 punti ogni anno per tutti gli anni. Nella graduatoria interna, invece, il servizio in altro ruolo prestato:
- nella scuola dell’infanzia si valuta 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (quindi per i titolari nella primaria);
- nella scuola primaria si valuta 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella scuola dell’infanzia (quindi per i titolari nella scuola dell’infanzia);
- nella scuola dell’infanzia/primaria si valuta nella secondaria (di primo e secondo grado), come pre-ruolo, ragion per cui gli anni in altro ruolo si sommano al pre-ruolo e si valutano come tali, ossia 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi (ciò per i titolari nella secondaria);
- nella scuola secondaria di primo grado si valuta 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella secondaria di secondo grado (quindi per i titolari nella secondaria di secondo grado);
- nella scuola secondaria di secondo grado si valuta 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella secondaria di primo grado (quindi per i titolari nella secondaria di primo grado);
- nella scuola secondaria (di primo o secondo grado) si valuta nella scuola dell’infanzia/primaria come pre-ruolo, pertanto gli anni in altro ruolo si sommano al pre-ruolo e si valutano come tali, ossia 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi (ciò per i titolari nell’infanzia o nella primaria).
Il lettore rientra nel punto 3 sopra riportato: servizio prestato nella scuola primaria da valutare nella secondaria, per cui si somma al pre-ruolo e si valuta come tale. Non possiamo calcolare il punteggio, considerato che il lettore non indica gli eventuali anni di pre-ruolo prestati. Facciamo comunque un esempio che potrà aiutare il lettore nel calcolare l’eventuale punteggio che gli spetterà, nel caso in cui ottenesse il passaggio di ruolo alla secondaria di primo grado. L’esempio è relativo ad un docente titolare nella secondaria al secondo anno di servizio di ruolo, con tre anni di pre-ruolo e tre anni di servizio nel ruolo della primaria;
- servizio ruolo: 6 punti (l’anno in corso, ossia il 2023/24, non si valuta, per cui si attribuisce il punteggio per un solo anno);
- servizio pre-ruolo va sommato a quello in altro ruolo: 3 anni + 3 anni= 6 anni;
- punteggio servizio pre-ruolo e altro ruolo: punti 16 [(4 anni X 3 punti) + (2 anni X 2 punti)]= 12+4= 16 punti;
- totale: 22 punti (ruolo punti 6 + pre-ruolo/altro ruolo punti 16).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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