Docenti di ruolo assunti da concorso straordinario bis e GPS sostegno: art. 36 solo per alcuni, altri decadono per seguire il nuovo percorso
I docenti a tempo indeterminato hanno potuto partecipare alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23. Chi può usufruire dell’art 36 e chi no, ossia chi conserva il ruolo e chi lo perde.
Procedure
Concorso straordinario bis
Il concorso straordinario bis rientra nell’ambito della procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. Vinto il concorso, gli aspiranti sono nominati nell’a.s. 2022/23 a tempo determinato e svolgono un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova; superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi in ruolo nell’a.s. 2023/24 (con decorrenza 1° settembre 2023).
In caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
Le graduatorie già pubblicate– Le convocazioni e le fasi
Le istruzioni agli USR sulle modalità di trattamento dei posti destinati alla predetta procedura che non potranno essere assegnati nel 2022/23 (Qui le decisioni degli Uffici).
Assunzioni GPS sostegno
Le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia sono previste dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato la procedura prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’a.s. 2021/22, limitandola ai soli posti di sostegno. Tali assunzioni sono finalizzate alla copertura dei posti di sostegno residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) a.s. 2022/23, Call veloce compresa.
Gli aspiranti, nell’a.s. 2022/23, sono nominati a tempo determinato, quindi svolgono (sempre nel 22/23) il periodo di prova, superato il quale sono ammessi alla prova disciplinare; superati periodo di prova e prova disciplinare, vengono nominati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dello stesso (ciò è possibile una sola volta), mentre il giudizio negativo (ossia di non idoneità) nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura, con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (in tal caso, il servizio prestato viene comunque valutato quale incarico a tempo determinato).
Supplenza annuale e art. 36
Dunque, sia nel caso di assunzione da concorso straordinario bis che da GPS sostegno prima fascia, gli aspiranti ottengono, nell’a.s. 2022/23, un contratto a tempo determinato ossia una supplenza annuale (al 31/08).
Conseguentemente, i docenti di ruolo interessati possono fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 e quindi conservare il ruolo, in attesa dell’esito della procedura straordinaria. Perché conservare il ruolo? Per quanto detto sopra, ossia che: in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso universitario, si decade dalla procedura (concorso straordinario bis), così come in caso di mancato superamento della prova disciplinare (assunzioni da GPS sostegno prima fascia).
Non tutti gli interessati (che accettano la nuova assunzione), però, possono conservare il ruolo, in quanto non tutti rientrano nelle condizioni previste dal succitato articolo 36, che consente ai docenti a tempo indeterminato di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Chi decade dal ruolo e chi no
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una guida (destinata alle segreterie scolastiche), con la quale si forniscono indicazioni in merito dell’acquisizione dei contratti annuali dei docenti suddetti (già di ruolo assunti da concorso straordinario bis e da GPS sostegno prima fascia) e su chi può fruire dell’articolo 36 e chi no.
Decadenza
Secondo quanto leggiamo nella succitata guida, ai fini dell’accettazione della supplenza annuale finalizzata al ruolo, decadono dal ruolo di attuale titolarità:
- i docenti della scuola secondaria assunti sulla stessa classe di concorso di titolarità, indipendentemente dal tipo posto
- i docente di scuola dell’infanzia e primaria assunti nello stesso grado di istruzione, indipendentemente dal tipo posto
Mantenimento ruolo
Sempre secondo quanto scritto dal MI nella sopra menzionata guida, ai fini dell’accettazione della supplenza annuale finalizzata al ruolo, non decadono dal ruolo e fruiscono dell’aspettativa:
- i docenti titolari su diverso grado di istruzione o classe di concorso.
Esempi
Relativamente ai docenti che possono (senza perdere il ruolo) ovvero non possono accettare la supplenza fruendo dell’articolo 36, riportiamo gli esempi dell’USR Calabria (che confermano quanto da sempre scritto dalla redazione di OS):
– il docente titolare nella scuola dell’infanzia:
- non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia
- può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado
– il docente titolare nella scuola primaria:
- non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria
- può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado
– il docente titolare nella scuola secondaria di I grado:
- non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
- può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno
– il docente titolare nella scuola secondaria di II grado:
- non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
- può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno
Evidenziamo, infine, che in nessuno dei documenti ministeriali pubblicati (così come nel CCNL 2007) è previsto che, per fruire dell’art. 36, è necessario aver superato l’anno di prova.