Docenti di Religione precari, risarcimento di quasi 20 mila euro a Ravenna per mancata immissione in ruolo: il danno vale indistintamente per tutti gli insegnanti

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I docenti precari da diversi anni, cosiddetti “storici”, hanno tutti diritto ad un importante risarcimento per “abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato”, pari ad almeno 12 mensilità piene come previsto dalla legge.

E i periodi di supplenza svolti molti anni fa, pure vent’anni addietro, non vanno in prescrizione. Anche i docenti di Religione rientrano in questa casistica. Lo ha confermato il tribunale ordinario di Ravenna che nell’accogliere il ricorso di un docente di Religione di scuola primaria, assunto per ben “17 annualità su contratti al 31.8 e dunque su posti dell’organico di diritto”, ha assegnato 12 mensilità di risarcimento danni individuando lo stipendio “mensile dell’ultimo anno di servizio come precario, oltre interessi legali”.

Al docente, quindi, andranno quasi 20 mila euro netti. Determinante, ai fini della sentenza favorevole, è stata la sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte di Giustizia europea.

Marcello Pacifico, presidente Anief: “I giudici ci stanno dando ragione. Le supplenze su posti liberi, reiterate nel tempo, comportano risarcimenti importanti. Tanto che allo Stato converrebbe di più assumere in ruolo questi insegnanti. Noi combattiamo perché questo avvenga, procedendo con la nostra battaglia legale in Europa perché si assumano a tempo indeterminato tutti coloro che hanno svolto più di 36 mesi di servizio. Nel frattempo, continuiamo a raccogliere e a presentare i ricorsi per ottenere la stabilizzazione e il risarcimento del danno per la mancata immissione in ruolo: gli interessati possono cliccare sul seguente link”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI RAVENNA

Il tribunale ha ricordato che “la Corte di Giustizia dell’U.E. ha statuito, con la recente sentenza in causa n. 282-2019 del 13.1.2022 che “La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato”.

Il giudice ha pure stabilito che il risarcimento per mancata stabilizzazione non va in prescrizione: “Infondata si rivela l’eccezione di decadenza ex art. 32, L. n. 183/2010, posto che nel caso di specie viene in rilievo un fenomeno complessivo di precarizzazione che ha quale fatto costitutivo la ripetuta assunzione a termine oltre i limiti di legge e la mancanza di stabilizzazione del precario scolastico”.

In conclusione, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari a 12 mensilità (oltre accessori) calcolate come indicato in motivazione; 2) condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore antistatario della ricorrente, spese che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso spese generali come per legge”.

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