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Docenti di religione cattolica: permessi retribuiti e assenze per malattia. Alcune precisazioni

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In relazione al particolare stato giuridico dei docenti di religione cattolica nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, il presente contributo professionale fornisce alcune precisazioni in merito alle assenze dovute per malattia del dipendente e alcuni chiarimenti utili sulla fruizione dei permessi retribuiti previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Stato giuridico degli IRC, precisazioni.

La normativa di riferimento per i docenti di Religione cattolica è contenuta essenzialmente:

  • nel DPR n. 751 del 1985;
  • nella Legge n. 121 del 1985;
  • D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 309;
  • nella Legge n. 186 del 2003.

Ai docenti di religione cattolica, inseriti nei ruoli regionali e in servizio con orario completo da più di 4 anni, si applica il D. Lgs. n. 297 del 1994 “Testo unico sull’istruzione” e i CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e CCNL Comparto Istruzione 2016-2018. Sostanzialmente, dunque, si crea una equiparazione con il restante personale docente, anche a livello di partecipazione agli organi collegiali dell’istituzione scolastica, pur se con qualche differenza a livello di status giuridico e retributivo.

L’individuazione degli insegnanti di religione cattolica.

Una particolarità riguarda la procedura di individuazione del personale, stante il ruolo decisivo dell’Ordinario diocesano. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Il personale assunto a tempo indeterminato è individuato dal Dirigente regionale dell’Ufficio scolastico regionale, d’intesa con l’Ordinario diocesano.

Il personale destinatario di contratto a tempo determinato, in presenza di posti disponibili e vacanti, è invece individuato dal Dirigente scolastico, d’intesa con l’Ordinario diocesano della diocesi del territorio in cui è collocata l’istituzione scolastica.

Di fatto, il meccanismo che sta alla base è il seguente:

  • l’istituzione scolastica individua le ore di insegnamento necessarie, comuncandole all’autorità ecclesiastica;
  • l’Ordinario diocesano (autorità ecclesiastica) individua i docenti da mandare alle istituzioni scolastiche, sulla base di elenchi interni e giudizi di idoneità.

I permessi retribuiti per motivi personali e familiari.

Ai docenti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per il personale docente di ruolo (permessi, congedi, ecc).

Nello specifico, in relazione a quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006-2009, gli IRC hanno diritto nell’anno scolastico a tre giorni di permessi per motivi personali o familiari, interamente retribuiti, da giustificare anche con autocertificazione. L’ARAN ha fornito chiarimenti riguardo il carattere obbligatorio della motivazione che il dipendente è tenuto a fornire, anche mediante autocertificazione, inerenti i motivi personali o familiari. Senza una valida motivazione non sarà possibile fruire del permesso. L’autocertificazione implica per il dipendente l’assunzione delle responsabilità civili e penali di quanto dichiarato.

La concessione dei permessi è sottratta alla discrezionalità del dirigente scolastico, il quale non potrà rifiutarli.

Agli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo determinato invece non sono riconosciuti tali permessi ma si applica il disposto previsto dall’art.19 , comma 7, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009: “Al personale docente assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2”. Anche per la fruizione di questi permessi è necessario presentare al datore di lavoro i motivi sottesi, anche mediante un’autocertificazione.

Assenza per malattia: periodo di comporto e retribuzione.

La disciplina per gli insegnanti di religione cattolica che abbiano contemporaneamente:

  • almeno quattro anni di servizio;
  • il titolo di specializzazione previsto dall’Intesa;
  • l’orario di cattedra completo

è equiparata in toto a quella del personale a tempo indeterminato: la durata massima del periodo di comporto è di 18 mesi di assenze per malattia, calcolati nel triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; per particolari e gravi casi possono essere concessi ulteriori 18 mesi di assenza senza retribuzione.

Si fornisce di seguito una specifica per i docenti incaricati annuali con contratto a tempo determinato, che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88.

L’art. 17, comma 5, CCNL Comparto Scuola 2006-2009 prevede che “il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico”.

Durante il periodo di comporto, della durata di nove mesi, sarà corrisposto il seguente trattamento retributivo:

  • 100% della retribuzione nel primo mese di assenza;
  • 50% di retribuzione nel secondo e terzo mese di assenza;
  • per il restante periodo (dal quarto al nono mese) il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

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