Docenti COVID: non possono essere utilizzati solo per supplenze. Ma è davvero così? La normativa

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Organico COVID, sono i docenti di potenziamento 2.0? Dalle segnalazioni ricevute in redazione, sembrerebbe prassi utilizzare tale personale quasi esclusivamente per le sostituzioni dei colleghi assenti. Proviamo a fare chiarezza.

Quesiti dei lettori – Supplenti COVID, utilizzati solo per sostituzioni docenti assenti?

Una gentile insegnante ci chiede un parere:

Insegno in una scuola – in qualità di supplente/organico COVID – nella quale dovrei svolgere attività di potenziamento. In realtà, però, sono la “tappa buchi” e questo non mi permette di lavorare con gli alunni che seguo. Come se non bastasse, anche volendo, in alcune classi non mi fanno fare nulla. La cosa che mi fa stare male è dovere lasciare gli allievi che seguo per fare supplenze. Non mi piace deludere i miei bambini ed ho come la sensazione a volte di lasciarli nei guai. Vorrei quindi chiarimenti sul ruolo dei supplenti COVID e vorrei capire dove trovare qualcosa in merito alla richiesta che ha fatto la Preside per averci a scuola. Lei stessa ammette che ci ha assunto del tutto o quasi per le sostituzioni dei docenti assenti.”

Organico COVID – Cos’è

Rappresenta l’organico aggiuntivo previsto dal Governo per l’anno scolastico 2020/21 atto a fronteggiare l’emergenza coronavirus nelle scuole; più che mai di straordinaria attualità, con le varianti del COVID che avanzano, ahimè per tutti noi. Il Ministro Bianchi ha comunicato che sono stati assunti 25.000 docenti con questa tipologia di contratto.

Il riferimento normativo sul personale COVID; Legge n. 77/2020, art. 231:

La possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea […]”

L’organico COVID non è di “potenziamento” – Non utilizzarlo per solo supplenze

Così il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Marco Bruschi nella nota ministeriale del 09-12-2020:

Organico covid: non si tratta di un “organico di potenziamento” [peraltro inesistente], ma di risorse di personale destinate, per quanto riguarda i docenti, a garantire una migliore gestione dei gruppi classe, al fine di ottimizzarne la numerosità e, per quanto riguarda il personale ATA, volta ad attuare le attività necessarie alla garanzia del diritto allo studio nonché alla sicurezza e all’igiene degli ambienti.

Nella prosecuzione del documento ministeriale si legge in maniera inequivocabile:

Il continuo mutamento della situazione ha richiesto alla dirigenza scolastica di operare con la necessaria flessibilità. Tuttavia, al predetto personale docente, va garantito un orario di servizio il più possibile stabile nonché, al pari dell’organico dell’autonomia, l’assegnazione prioritaria alle classi su orario curricolare. Una particolare segnalazione, in tal senso, riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, ove è necessario, per quanto possibile, assicurare alle classi sull’orario curricolare docenti perlomeno iscritti al corso di laurea di Scienze della formazione primaria.”

Le supplenze conferite da “organico COVID” sono assimilabili alle temporanee

Le supplenze ORGANICO COVID sono conferite dai dirigenti scolastici attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto, in quanto “incarichi temporanei” con data di scadenza max ultimo giorno di lezione [data varia nelle Regioni in base al calendario scolastico]. In subordine si procede attraverso lo scorrimento delle graduatorie MAD.

Gli emendamenti al Decreto Milleproroghe che volevano il prolungamento del contratto per i docenti COVID al 30 giugno, quindi al termine delle attività didattiche e non delle lezioni, sono stati respinti. Di conseguenza contrattualmente parlando – tutele relative a maternità, malattie, assenze e permessi -, le supplenze conferite da “organico COVID” sono assimilabili alle temporanee.

Ricordiamo che il Decreto Agosto, approvato definitivamente lo scorso 12 ottobre 2020, ha disposto la Cancellazione della possibilità di licenziamento dell’organico Covid in caso di nuovo lockdown; la clausola di rescissione del contratto senza diritto a risarcimento, non interessa più questa tipologia di contratto, sia che a stipularlo sia un docente, sia che a stipularlo sia un collaboratore scolastico o comunque profilo del personale ATA.

Il ruolo del supplente COVID

I docenti-Covid non sono dei “tappabuchi” ma vanno collocati come delle risorse all’interno dell’organico scolastico, alla pari degli altri lavoratori. L’utilizzo di essi, da parte del dirigente scolastico, non può che privilegiare:

  • da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico;
  • dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo.

Le scuole utilizzano i docenti COVID principalmente:

  • per la gestione di nuovi gruppi di apprendimento costituiti a classi aperte;
  • nei casi di sdoppiamento delle classi;
  • per le sostituzioni dei colleghi assenti.

Organico COVID – Modalità assunzioni – Sinergia tra USR e dirigenti scolastici

I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici in cui sono evidenziate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, hanno derogato, nel limite delle risorse ripartite, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione.

Gli USR dunque hanno attivato, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all’articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche.

Risposta al quesito

Oltre a quanto già specificato in premessa…

Il Dirigente scolastico è il rappresentante legale dell’istituzione che gestisce. In base alle esigenze connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali, a titolo semplificativo, quelle di sdoppiare le classi le quali evidentemente hanno non più bisogno di un solo docente, ma di un’ulteriore risorsa da affiancare al titolare, richiede all’ufficio scolastico regionale di competenza l’integrazione dell’Organico COVID. Quest’ultimo nei limiti delle dotazioni finanziarie attribuite dallo Stato centrale, autorizza e delega il Capo di istituto alle assunzioni dei supplenti.

Il dirigente scolastico, art 25 D.Lgs 165/01, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, egli organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Il capo di istituto che per esigenze organizzativo-didattiche, assegna la maggior parte del monte orario dei docenti COVID alle sostituzioni dei colleghi assenti, non commette alcun illecito per due motivi principali:

  • Il Dirigente scolastico, con atto di gestione datoriale, procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti. Doverosa in merito, l’informazione ed il confronto con la parte sindacale/RSU.
  • Le note ministeriali hanno una diversa efficacia dalla Legge vera e propria; non costituiscono fonte di diritto. Possono essere disattese, con motivazioni adeguate da parte del dirigente scolastico, quali le esigenze organizzative, vigilanza sugli alunni. Eventuali contenziosi in merito difficilmente darebbero ragione al docente/supplente COVID; il giudice non è affatto tenuto a dar corso al procedimento solo in virtù di una nota ministeriale non applicata.

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